Dalle ore 12 del 21 maggio 2026, le imprese di pesca marittima possono presentare le domande per il riconoscimento dell’indennità giornaliera relativa al Fermo pesca 2025; la finestra resta aperta fino alle ore 23:59 del 30 giugno 2026. La presentazione delle istanze deve avvenire esclusivamente tramite il portale telematico “Fermo Pesca”, secondo le modalità indicate dal Ministero del lavoro.
La misura interessa le imprese di pesca marittima i cui dipendenti siano stati coinvolti in periodi di sospensione dell’attività lavorativa derivanti da misure di arresto temporaneo obbligatorio e arresto temporaneo non obbligatorio, riconoscendo ai lavoratori dipendenti un’indennità giornaliera omnicomprensiva fino a un massimo di 30 euro.
La domanda deve essere presentata dalle imprese di pesca marittima; la misura non è strutturata come domanda individuale del singolo lavoratore, ma come procedura attivata dal datore di lavoro per i dipendenti interessati.
NOTA BENE: occorre presentare una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda. Questo passaggio è particolarmente importante per le imprese che dispongono di più imbarcazioni. In presenza di più unità, l’adempimento non si esaurisce con una domanda cumulativa riferita all’intera impresa, ma richiede una gestione distinta per ogni unità di pesca.
Imprese con una sola unità di pesca
Nel caso di imprese con una sola unità di pesca, la procedura risulta più lineare: l’impresa dovrà predisporre una sola istanza riferita all’unità interessata dal fermo e ai lavoratori dipendenti coinvolti nella sospensione dell’attività.
Anche in questa ipotesi, tuttavia, è necessario verificare con attenzione:
Imprese con più unità di pesca
Per le imprese che gestiscono più unità di pesca, la regola della singola istanza per ciascuna unità impone un’organizzazione più articolata: ogni imbarcazione deve essere considerata autonomamente ai fini della domanda.
In concreto, il professionista incaricato o l’ufficio amministrativo dell’impresa deve verificare, per ciascuna unità:
L’indennità riguarda i dipendenti delle imprese di pesca marittima interessati da sospensioni dell’attività lavorativa: scopo della misura è sostenere il reddito dei lavoratori subordinati coinvolti da periodi di fermo dell’attività di pesca.
L’indennità è riconoscibile ai lavoratori subordinati dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. La stessa scheda ministeriale precisa, per l’annualità precedente, che non sono invece ricompresi gli armatori e i proprietari-armatori imbarcati sulla nave da loro gestita, quando non sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato.
Per l’anno 2025 è riconosciuta una indennità giornaliera omnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro; l’importo è riferito alle giornate di sospensione dal lavoro derivanti da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
La qualificazione dell’indennità come omnicomprensiva assume rilievo perché delimita la natura dell’importo riconosciuto: l’indennità giornaliera è concepita infatti come sostegno al reddito per la sospensione dell’attività lavorativa e non come ordinaria retribuzione.
La misura copre le sospensioni dal lavoro derivanti da misure di arresto temporaneo obbligatorio e arresto temporaneo non obbligatorio; la distinzione tra le due fattispecie è rilevante sia per l’inquadramento della domanda sia per la documentazione da predisporre.
L’arresto temporaneo obbligatorio riguarda periodi di sospensione disposti in base a provvedimenti delle autorità competenti; l’arresto temporaneo non obbligatorio, invece, riguarda ipotesi ulteriori in cui l’attività di pesca non viene esercitata per condizioni o misure riconducibili alle casistiche previste dalla disciplina applicabile.
Arresto temporaneo obbligatorio
L’arresto temporaneo obbligatorio è generalmente collegato a misure pubbliche di gestione dello sforzo di pesca e di tutela delle risorse marine. In questo caso, la sospensione dell’attività non dipende da una scelta ordinaria dell’impresa, ma dall’applicazione di provvedimenti che impongono il fermo.
Arresto temporaneo non obbligatorio
L’arresto temporaneo non obbligatorio richiede una valutazione attenta delle cause che hanno determinato il mancato esercizio dell’attività di pesca. Nelle precedenti indicazioni ministeriali sono state considerate, tra le altre, fattispecie come limitazioni operative disposte dalle autorità competenti, indisponibilità per malattia di figure indispensabili alla conduzione dell’unità, misure riferite a specifiche specie e allerte meteomarine.
Le domande per il Fermo pesca 2025 devono essere inoltrate esclusivamente tramite il portale “Fermo Pesca” entro la scadenza del 30 giugno 2026.
L’utilizzo esclusivo del portale comporta che la presentazione della domanda tramite canali diversi non può essere considerata equivalente.
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