Figurativi generosi

Pubblicato il 18 aprile 2009 L’Inps, con il messaggio n. 8762/2009, fornisce alcuni chiarimenti circa l’attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 504, della legge Finanziaria 2008. La norma, infatti, sancisce che le regole previste dal Testo unico sulla maternità (art. 25 e 35 del dlgs 151/2001) si applicano ai soli “iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del T.u.”, fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati al 31 dicembre 2007. Con il messaggio del 17 aprile, l’Istituto previdenziale conferma quanto già sostenuto con la circolare n. 100/2008 e ribadisce che il numero di settimane da accreditare per i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità verificatesi fuori dal rapporto di lavoro, anche antecedenti al 1972, è pari a n. 22 (due mesi precedenti e tre successivi al parto), indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolto prima e dopo l’evento.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0: come presentare le domande

15/10/2025

Assegno di inclusione, come fare domanda per il rinnovo

15/10/2025

Soci Snc: responsabilità diretta per decreto ingiuntivo non opposto

15/10/2025

Contanti non dichiarati in dogana: buona fede da escludere

15/10/2025

Contributi 2025 per punti vendita quotidiani senza edicole: al via le domande

15/10/2025

Datori di lavoro e lavoratori autonomi agricoli: iscrizione diretta all’INPS

15/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy