Finanziamenti medio/lungo termine: applicazione della sostitutiva

Pubblicato il 22 dicembre 2016

Le agevolazioni previste dal D.P.R. 601/1973 sul credito (art. da 15 a 20 bis) prevedono che, in determinate condizioni, le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine sono escluse dal trattamento ordinario di imposizione indiretta (nello specifico imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative) e assoggettate al pagamento di una imposta sostitutiva.

L'agevolazione fiscale esonera il pagamento di tutti i tributi indiretti, che sarebbero altrimenti applicabili ai singoli atti posti in essere per effettuare le operazioni di finanziamento.

Dalla introduzione del regime ad oggi, vi sono state diverse modifiche che hanno interessato in particolare i diversi profili applicativi (aliquota, adempimenti, ambito soggettivo e oggettivo), fino ad assumere le caratteristiche di un regime opzionale per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 145/2013 e dal D.L. 91/2014. Il regime si caratterizza come una possibilità agevolativa la cui opportunità di applicazione viene valutata dalle parti interessate.

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