Firma del contratto di soggiorno anche se si interrompe il rapporto di lavoro

Pubblicato il 10 dicembre 2009

Con la circolare n. 7950 del 7 dicembre 2009, il ministero dell’Interno fornisce un ulteriore interpretazione estensiva della norma relativa alla regolarizzazione di colf e badanti. Con la nota in oggetto si esamina il caso specifico in cui si incorre in una interruzione del rapporto di lavoro prima della conclusione della regolarizzazione presso lo Sportello Unico. La precisazione offerta è la seguente: il datore di lavoro, che ha presentato domanda di emersione, per beneficiare dell’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla norma, dovrà essere convocato insieme al lavoratore presso gli sportelli Unici del Ministero, per rinunciare formalmente al rapporto di lavoro, specificando i motivi che hanno causato l’interruzione dello stesso rapporto e sottoscrivere, comunque, il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore. Nel caso in cui, a seguito della suddetta convocazione, si presenti solo il datore di lavoro, questi dovrà confermare di aver assolto all’obbligo di informare il lavoratore sulla necessità di presentarsi presso lo Sportello unico per completare la procedura di emersione. L’adempimento del datore di lavoro potrà essere assolto con l’invio di una raccomandata a/r al lavoratore presso l’indirizzo che ha lasciato al momento della risoluzione del rapporto o all’ultimo indirizzo conosciuto dal datore di lavoro. Il tutto lo mette a riparo da ogni ulteriore contestazione.

Si ricorda che con precedente nota n. 7602 del 1° dicembre scorso, il Dicastero ha ugualmente fornito indicazioni circa la procedura di emersione dal lavoro irregolare di colf e badanti, prevista dalla legge 102/2009. Nello specifico, il ministero dell’Interno ha informato che chi ha provveduto al pagamento della somma di euro 500, tramite F24, entro il 30 settembre 2009, e non ha ancora fatto domanda, potrà farla entro il 31 dicembre 2009. La scelta si giustifica in quanto il contributo può considerarsi come manifestazione espressa di volontà del datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione del rapporto con il cittadino extracomunitario.

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