Fisco-puzzle sui diritti reali

Pubblicato il 17 novembre 2008

Il trattamento fiscale dei diritti reali (usufrutto, uso, servitù ...), che della proprietà piena sono una componente, è oggetto di numerose interpretazioni agenziali ai fini della loro costituzione, cessione o estinzione. Il Fisco considera esattamente identico a quello delle corrispettive proprietà intere il tipo di tassazione dei diritti reali ai fini dei trasferimenti di proprietà. Le aliquote di tassazione applicate sono, perciò, anch’esse identiche. Così, quando la loro cessione avviene dietro corrispettivo, si tratterà di trasferimento oneroso, colpito dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo. Se, diversamente, la cessione avviene senza corrispettivo, si tratterà, a seconda dei casi, di un’eredità o di una donazione.

Sulle servitù, il Fisco ribadisce che la sua costituzione (o rinuncia) è trasferimento immobiliare, soggetto alle stesse imposte e con le stesse aliquote previste per la cessione onerosa o per la donazione della piena proprietà di un immobile.

 

Sull’assegnazione della casa coniugale, la situazione (da finanziaria 2008) è che il separato non può più considerare la casa abitata dai familiari “cosa altrui” dal punto di vista fiscale, perciò se è proprietario di altra abitazione nel Comune (Ici) o nel territorio italiano (redditi da fabbricati) perde ogni esenzione sull’abitazione occupata dall’ex coniuge.

 

Infine, con il trasferimento (per compravendita, donazione, permuta e così via) del diritto di proprietà gravato da quello di usufrutto, il valore del diritto trasferito (la “nuda proprietà”) ai fini fiscali si computa effettuando la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata. Il computo va fatto anche nel caso in cui oggetto del trasferimento sia il solo diritto di usufrutto. Stessi calcoli s’applicano in relazione ai diritti di uso ed abitazione.

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