Flessibilità e stagionalità: istruzioni per l’uso

Pubblicato il 24 luglio 2025

Storicamente caratterizzate da un’esigenza strutturale di flessibilità interna ed esterna, le attività stagionali si collocano in un perimetro giuridico che ha nel tempo recepito strumenti specifici e deroghe regolamentate, pensate per agevolare rapporti di lavoro flessibili e svincolati dai limiti generalmente imposti ad altri comparti produttivi.

Nelle stagioni di picco, specialmente in ambito turistico, è sempre più frequente il ricorso a contratti a termine stagionali, extra, intermittenti, rapporti part-time, stipula di clausole elastiche, istituzione di banca delle ore e orari multi-periodali, strumenti che, se adeguatamente adottati, consentono un’organizzazione efficiente dell’attività.

Le attività stagionali sono oggi individuate nell’allegato al D.P.R. n. 1525/1963, il quale, oltre a elencare settori specifici, consente la qualificazione stagionale ad aziende del settore turistico con periodi di inattività minimi di 70 o 120 giorni (continuativi o meno). In materia di contratti a termine, numerose sono le deroghe applicabili ai rapporti stagionali: superamento del limite massimo di 24 mesi, esclusione dalle causali per rinnovi o proroghe, non applicabilità del periodo cuscinetto (c.d. stop and go) e non computabilità nel limite del 20% dei contratti a termine.

Anche l’apprendistato può essere impiegato nei cicli stagionali, con possibilità di utilizzo a tempo determinato secondo le previsioni dei contratti collettivi: ad esempio, il CCNL Pubblici Esercizi FIPE consente l’avvio di rapporti distribuiti su più stagioni entro 48 mesi dalla prima assunzione. I lavoratori extra, ammessi per speciali servizi fino a 3 giorni, rientrano in specifiche fattispecie (banqueting, fiere, weekend, festività, ecc.) e sono esclusi dalla disciplina ordinaria del lavoro a termine, beneficiando dell’esonero sulla contribuzione NASpI.

Per gestire picchi di lavoro è inoltre possibile stipulare contratti intermittenti, anche con o senza indennità di disponibilità, nel rispetto delle condizioni oggettive e soggettive previste (lavoratori sotto i 24 o sopra i 55 anni).

Infine, il contratto di prestazione occasionale (PrestO), diverso dal lavoro autonomo occasionale ex art. 2222, Codice Civile, è utilizzabile solo entro precisi limiti normativi e reddituali da parte di utilizzatori non superiori a 10 dipendenti (salvo eccezioni). Il compenso minimo è di 9 euro netti l’ora, per un costo lordo di 12,41 euro.

Tutti i dettagli nell'Approfondimento che segue.

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