Fondazione Studi CDL: gli effetti del recesso del socio per Srl e per Snc

Pubblicato il 13 marzo 2012 Nel parere n. 8 del 12 marzo 2012, diffuso dalla Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, si analizzano le diverse conseguenze che derivano dall'esercizio del diritto di recesso da parte del socio nei due diversi ambiti della società di persone – quale una snc - rispetto alla società di capitali – quale una srl.

Dopo aver esaminato le differenti norme in materia di recesso che riguardano le due tipologie societarie, il parere perviene alla conclusione che risulta più conveniente, prima di procedere con il recesso, trasformare una srl in snc per il fatto che, in quest'ultima tipologia societaria, la differenza da recesso - ossia il maggior valore tra somme da liquidare al socio receduto e storno di quota parte del capitale e delle riserve di pertinenza del socio - va a confluire nel conto economico per diventare, così, deducibile.

Ciò senza contare che, nel caso di recesso di socio di società di capitali, se il patrimonio netto della società non è sufficiente a garantire la liquidazione della parte del socio che recede ed i soci rimanenti non effettuano versamenti a fondo perduto per ricostruire il capitale minimo, l'ente va incontro alla liquidazione.

Questo non avviene nella società di persone, dove non sussiste l'obbligo di dotarsi di un capitale minimo e la società stessa può anche avere un saldo patrimoniale negativo, essendo i soci responsabili, per la società, con i propri beni.

Per completezza, però, va anche valutato il trattamento fiscale cui va incontro il singolo, ossia il socio che recede: nel caso di socio di srl, la differenza positiva viene tassata per il 49,72% dell'utile o attraverso tassazione a titolo d'imposta del 12,5%, al momento dell'incasso; nel caso di socio di snc, la differenza positiva va a confluire nel reddito d'impresa che subisce la tassazione piena.
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