Fondi, bonus alle aziende

Pubblicato il 03 luglio 2007

L’Inps, con la circolare n. 98/07, è intervenuta sulla previsione contenuta nel comma 1 dell’articolo 16 del decreto legislativo 252/05, chiarendo che i contributi versati dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare sono esenti da contribuzione ordinaria e assoggettati al contributo di solidarietà del 10%. Secondo l’Inps, la facilitazione contributiva prescinde dalla forma di previdenza complementare cui il dipendente ha aderito, anche se il versamento a carico del datore di lavoro è previsto da un accordo individuale. Dunque non è più contemplato, al fine dell’applicazione della contribuzione di solidarietà, l’elemento della previsione contrattuale collettiva di realizzazione delle finalità di previdenza integrativa. Una percentuale pari all’1% del gettito del contributo di solidarietà deve confluire presso il fondo di garanzia, istituito contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedure fallimentari. Poiché il contributo di solidarietà affluisce alla gestione pensionistica alla quale è iscritto il lavoratore, ciascuno degli altri enti previdenziali interessati dovrà far affluire al fondo di garanzia Inps la quota corrispondente all’1%del gettito di contributo in esame.

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