Fondi immobiliari chiusi: 4 codici per versare le imposte sostitutive

Pubblicato il 10 dicembre 2011 L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 119 del 9 dicembre 2011, fornisce nuovi codici tributo per permettere ai partecipanti a fondi immobiliari chiusi, modificati ex D.L. n. 78/2010, di versare l’imposta sostitutiva da questo introdotta.

Per mano dell’articolo 32, comma 4-bis, è stata costituita un'imposta del 5% del valore medio delle quote possedute nel periodo a carico dei partecipanti al fondo che al 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione superiore al 5%; mentre, con il comma 5 è stato previsto un tributo del 7% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2010, in capo alla società di gestione.

Per effettuare il versamento delle imposte, nel modello F24 vanno inseriti i seguenti codici tributo:

“1832 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'articolo 32, comma 4-bis, del dl 78/2010 – PARTECIPANTE”,
“1833 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'articolo 32, comma 4-bis, del dl 78/2010 – SGR/INTERMEDIARIO”,
“1834 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul valore netto del fondo – articolo 32, comma 5, del dl 78/2010”
“1835 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sul risultato di liquidazione – articolo 32, comma 5, del dl 78/2010”.

Nelle medesima giornata del 9 dicembre scorso è stata emanata anche la risoluzione n. 118, con cui è stato istituito il codice tributo “3897”, per consentire alle imprese siciliane dei settori estrattivo, manifatturiero, del turismo, dei servizi e anche le artigiane, di usufruire del credito d’imposta riconosciuto dalla regione Sicilia con Legge 11/2009.
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