Fondi mobiliari chiusi, no alla ritenuta in caso di cessione senza incarico di negoziazione

Pubblicato il 01 novembre 2014 Rispondendo ad una richiesta di consulenza giuridica avanzata dall’Aifi (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital), l’Agenzia delle Entrate chiarisce il dubbio di alcuni gestori di fondi comuni mobiliari di diritto italiano, relativamente alla applicazione della ritenuta di cui all'articolo 26-quinquies, comma 3 del Dpr 600/73, nel caso specifico di vendita a titolo oneroso senza incarico di negoziazione.

L’Agenzia, risolvendo un quesito molto frequente e, soprattutto, nel tentativo di sollevare i gestori da un obbligo difficilissimo da rispettare, specifica che la ritenuta citata non vada operata, solo nel caso di cessione a titolo oneroso di quote in cui la Sgr o altri intermediari finanziari non siano incaricati della negoziazione sui redditi di capitale realizzati dal partecipante venditore.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, i fondi mobiliari chiusi sono solitamente degli strumenti illiquidi, non quotati, con un mercato secondario insufficiente, per cui tali cessioni sono motivate soprattutto dalla necessità dell’investitore di smobilizzare le proprie quote. È frequente, inoltre, che nelle suddette cessioni manchi l’intermediario in grado di applicare la ritenuta, dato che il venditore e l’acquirente concludono solitamente l’operazione in modo diretto. In tal caso, il venditore assolverà direttamente in autodichiarazione al proprio obbligo tributario e, in assenza di un'impresa commerciale, provvederà ad autoliquidare l'imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta non subita, in base al comma 6-ter dell'articolo 26-quinquies.
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