Con la risposta n. 3 del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale delle eccedenze di contributi versati dagli aderenti ai fondi pensione per la copertura degli oneri amministrativi, quando tali somme sono rinviate agli esercizi successivi mediante la voce contabile “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi”.
Il documento conferma che tali importi non concorrono alla determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, purché siano rispettate alcune condizioni operative.
La risposta n. 3/2026 ricorda che i fondi pensione sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, applicata sul risultato netto maturato nel periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 252/2005.
La base imponibile è determinata con riferimento ai rendimenti finanziari della gestione, mentre i contributi versati dagli aderenti non concorrono alla formazione del risultato netto del fondo.
In particolare, i contributi devono essere considerati al lordo delle quote destinate alla copertura degli oneri amministrativi, in quanto tali somme non incrementano le posizioni individuali degli iscritti.
Con la risposta n. 3 del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la voce “Risconto contributi per copertura oneri amministrativi” non deve essere inclusa nella base imponibile dell’imposta sostitutiva prevista per i fondi pensione.
Secondo l’Agenzia, tali somme mantengono natura contributiva, in quanto sono destinate alla copertura di spese amministrative e non rappresentano rendimenti finanziari della gestione del fondo.
Il semplice rinvio dell’utilizzo dei contributi agli esercizi successivi, tramite la contabilizzazione del risconto, non determina quindi l’emersione di un componente imponibile.
La risposta n. 3/2026 precisa tuttavia che l’esclusione dalla base imponibile è ammessa solo se la contabilizzazione dei risconti è coerente con le indicazioni della COVIP.
In particolare:
Tali indicazioni sono finalizzate a evitare che il ricorso ai risconti possa essere utilizzato per ridurre artificialmente la base imponibile dell’imposta sostitutiva.
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In sintesi, la risposta n. 3 del 27 febbraio 2026 chiarisce che le eccedenze di contributi destinate alla copertura degli oneri amministrativi, contabilizzate come risconti, non concorrono alla determinazione del risultato netto di gestione dei fondi pensione e non sono quindi soggette all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 17 del D.lgs. n. 252/2005. Il chiarimento conferma la neutralità fiscale delle eccedenze temporanee di contributi amministrativi, purché la loro contabilizzazione avvenga nel rispetto delle indicazioni della COVIP e dei principi di sana e prudente gestione del fondo. |
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