Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2026, è diventato operativo il Fondo per il credito ai giovani, istituito dal Decreto del 17 novembre 2025 adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il MEF.
Il provvedimento disciplina in modo organico le nuove regole di funzionamento del Fondo, segnando un passaggio rilevante nel sistema degli strumenti pubblici di sostegno all’accesso al credito per finalità di studio e formazione.
Il Decreto del 17 novembre 2025 rafforza e aggiorna in modo sostanziale la disciplina del Fondo per il credito ai giovani, originariamente istituito nel 2010 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili, in attuazione del decreto dell’allora Ministro della gioventù.
Il nuovo intervento normativo realizza un superamento integrale del quadro regolatorio precedente, intervenendo su più livelli. In particolare, il decreto:
La novità di maggiore rilievo operativo è rappresentata dall’introduzione esplicita della garanzia di ultima istanza dello Stato. Nel modello delineato dal decreto del 2010, infatti, il Fondo operava esclusivamente entro i limiti delle risorse finanziarie proprie, con la conseguenza che l’operatività delle garanzie era subordinata alla capienza del Fondo stesso.
Con la nuova disciplina, invece, qualora le risorse del Fondo non risultino sufficienti, interviene direttamente lo Stato, che assicura il pagamento al soggetto finanziatore. A seguito dell’escussione della garanzia, lo Stato si surroga nei diritti del creditore e attiva le procedure di recupero delle somme tramite Consap S.p.A., rafforzando in modo significativo l’affidabilità dello strumento agli occhi degli intermediari finanziari.
Ulteriore elemento di chiarezza rispetto al passato è la definizione puntuale del limite massimo della garanzia, ora fissato in misura non superiore al 70% del capitale residuo del finanziamento, superando le incertezze applicative che avevano caratterizzato la fase iniziale di operatività del Fondo.
Infine, rispetto al sistema del 2010, fondato prevalentemente su procedure convenzionali e documentali, il decreto del 2025 introduce un modello di gestione interamente telematico, che prevede:
Il Fondo per il credito ai giovani opera come fondo rotativo di garanzia pubblica, con la finalità di sostenere l’accesso al credito per lo studio e la formazione da parte dei giovani che non dispongono di adeguate risorse economiche o di idonee garanzie patrimoniali.
In base alla disciplina introdotta dal Decreto del 17 novembre 2025, il Fondo è specificamente orientato a:
L’obiettivo dichiarato del provvedimento è favorire l’accesso al credito dei giovani di età compresa tra 18 e 40 anni per il finanziamento di percorsi di formazione e alta istruzione, rafforzando al contempo la sostenibilità finanziaria del Fondo.
In tale prospettiva, la novità centrale della riforma è rappresentata dall’introduzione esplicita della garanzia di ultima istanza dello Stato, che rafforza la copertura pubblica già prevista e costituisce l’elemento qualificante dell’intervento normativo. La presenza della garanzia statale consente al Fondo di operare con maggiore stabilità nel tempo, assicurando continuità nell’erogazione delle garanzie e aumentando la fiducia degli intermediari finanziari nel sistema.
Possono accedere ai finanziamenti garantiti dal Fondo per il credito ai giovani i soggetti di età compresa tra 18 e 40 anni che risultino regolarmente iscritti a specifici percorsi di studio o formazione, individuati in modo puntuale dal decreto del 17 novembre 2025.
In particolare, rientrano tra i percorsi formativi ammissibili:
Sono ammessi anche i percorsi di studio svolti all’estero, a condizione che i relativi titoli siano riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR).
L’accesso al Fondo è subordinato al possesso di requisiti minimi di merito, che variano in funzione:
A titolo esemplificativo, il decreto prevede requisiti quali:
I requisiti dichiarati dal beneficiario sono oggetto di verifica preventiva da parte di Consap S.p.A. in sede di primo accesso alla piattaforma telematica. Le verifiche proseguono anche nella fase di gestione del finanziamento, poiché l’erogazione delle tranche annuali è subordinata alla dimostrazione del regolare avanzamento del percorso di studi, attestato, ad esempio, dal:
La verifica dei requisiti di ammissione e di merito costituisce una condizione essenziale non solo per l’accesso alla garanzia del Fondo, ma anche per il mantenimento della stessa nel tempo, in coerenza con la finalità di sostenere percorsi formativi effettivamente portati a compimento.
I finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo per il credito ai giovani sono concessi entro limiti quantitativi definiti in modo puntuale dal decreto del 17 novembre 2025, al fine di assicurare coerenza tra l’entità del sostegno pubblico e la durata dei percorsi formativi finanziati.
In particolare, i finanziamenti ammissibili alla garanzia, riferiti ai corsi di studio e ai master individuati dal decreto, presentano le seguenti caratteristiche:
I finanziamenti garantiti dal Fondo sono cumulabili tra loro entro i limiti indicati, consentendo al beneficiario di coprire l’intera durata del percorso formativo attraverso più erogazioni successive.
La struttura a tranche annuali consente di adeguare l’erogazione delle somme alla durata effettiva del percorso di studio e al suo regolare avanzamento, rafforzando il collegamento tra il sostegno finanziario e la concreta prosecuzione dell’attività formativa. Tale impostazione contribuisce, inoltre, a una gestione più efficiente delle risorse del Fondo e a un controllo progressivo sull’utilizzo delle garanzie pubbliche.
La garanzia rilasciata dal Fondo per il credito ai giovani presenta una struttura giuridica particolarmente solida, finalizzata a garantire la piena tutela dei soggetti finanziatori e a favorire l’accesso al credito da parte dei beneficiari.
In base al decreto del 17 novembre 2025 (articolo 4), la garanzia del Fondo è qualificata come:
Sotto il profilo quantitativo, la garanzia è concessa nella misura massima del 70% dell’esposizione sottostante, riferita al debito residuo effettivamente esistente in ciascun momento della vita del finanziamento. La copertura riguarda:
Per ciascuna operazione di finanziamento ammessa alla garanzia, è previsto l’accantonamento di un importo non inferiore al 10% della garanzia concessa, a titolo di coefficiente di rischio, al fine di assicurare l’equilibrio finanziario del Fondo.
Il Fondo per il credito ai giovani è gestito da Consap S.p.A. – Concessionaria servizi assicurativi pubblici, società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze.
In qualità di soggetto gestore, Consap svolge le principali funzioni operative connesse all’attuazione del Fondo, tra cui:
Le risorse finanziarie del Fondo confluiscono in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Fondo stesso e utilizzato esclusivamente per le finalità previste dal decreto.
I finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo presentano condizioni uniformi e particolarmente favorevoli per i beneficiari. In particolare, sono previste:
La struttura della garanzia e il ruolo centrale attribuito a Consap rafforzano l’affidabilità complessiva del Fondo, rendendolo uno strumento stabile e attrattivo per il sistema creditizio e funzionale al sostegno dei percorsi formativi dei giovani.
L’ammissione alla garanzia del Fondo per il credito ai giovani avviene esclusivamente in modalità telematica, tramite il sistema informativo gestito da Consap S.p.A., che cura la verifica dei requisiti e la gestione delle richieste.
Il soggetto richiedente accede alla piattaforma mediante SPID o Carta di identità elettronica (CIE) e inserisce i dati necessari per la verifica dei requisiti di accesso. Tale verifica, effettuata da Consap anche con controlli a campione, è svolta in fase di primo accesso e l’esito viene comunicato al richiedente entro cinque giorni lavorativi.
Una volta ottenuta la conferma del possesso dei requisiti, il richiedente può rivolgersi a uno dei soggetti finanziatori aderenti al protocollo per richiedere il finanziamento. Il finanziatore verifica, tramite la piattaforma di Consap, la validità dell’esito dei controlli e la disponibilità delle risorse del Fondo, quindi trasmette la richiesta di ammissione alla garanzia.
Il gestore assegna alla domanda un numero progressivo in base all’ordine cronologico di presentazione, verifica la capienza del Fondo e comunica al finanziatore, entro cinque giorni lavorativi, l’ammissione alla garanzia o il diniego per insufficienza delle risorse disponibili. L’efficacia della garanzia decorre automaticamente dalla data di erogazione del finanziamento.
Il finanziatore è tenuto a comunicare a Consap, entro dieci giorni lavorativi, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione o l’eventuale mancata erogazione. Analogo obbligo di comunicazione è previsto per l’erogazione delle tranche successive, che devono essere segnalate entro dieci giorni lavorativi, previa verifica del mantenimento dei requisiti, a pena di decadenza della garanzia per le tranche non comunicate.
Resta ferma la piena autonomia dei soggetti finanziatori nella concessione del finanziamento, nonché la loro estraneità alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari. Nel corso del rapporto, i finanziatori devono inoltre comunicare tempestivamente a Consap l’avvio del rimborso, l’eventuale estinzione anticipata, nonché eventuali sospensioni o proroghe del piano di ammortamento, al fine di consentire la corretta amministrazione del Fondo.
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