Fondo garanzia Pmi. Attuazione “Progetti di ricerca e innovazione”

Pubblicato il 26 gennaio 2016

Il ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, ha emanato un decreto che definisce i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio di finanziamenti BEI, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia della Sezione speciale in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia.

Ciò in attuazione della legge di stabilità 2014 - L. 147/2013, articolo 1, comma 48, lettera b) – che ha istituito, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con dotazione finanziaria di euro 100.000.000, la Sezione speciale di garanzia “Progetti di ricerca e innovazione”, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l’innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, in particolare modo dalle piccole e medie imprese, dalle reti di imprese e dai raggruppamenti di imprese.

Avvio dell'operazione

Una comunicazione sui siti Internet del MiSE, del Mef, del Fondo e della BEI avviserà dell’avvio dell’operazione, che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Progetti finanziabili

Con riferimento all'operazione di “Risk sharing finance facility” per l'innovazione industriale sono finanziabili le seguenti tipologie di progetti:

a) progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti;

b) progetti caratterizzati da un elevato contenuto innovativo e/o tecnologico, finalizzati alla industrializzazione di prodotti, servizi o processi;

c) altri progetti che la BEI consideri ammissibili e finanziabili a titolo di innovazione sulla base delle proprie linee di valutazione.

Detti progetti, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia della Sezione speciale, devono essere realizzati sul territorio nazionale e devono avere una dimensione finanziaria:

- non inferiore a euro 15.000.000,00 (quindici milioni), nel caso di progetti finanziabili con finanziamento diretto BEI;

- compresa tra una valore minimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila) e un valore massimo di euro 25.000.000,00, nel caso di progetti finanziati con finanziamenti dipendenti conseguenti a un finanziamento intermediato BEI.

Finanziamenti diretti BEI

Come indicato dal decreto Mise/Mef del 6 novembre 2015, in “Gazzetta Ufficiale” n. 14 del 19 gennaio 2016, i finanziamenti diretti BEI hanno le seguenti caratteristiche:

a) coprono fino al 50 percento del costo complessivo del progetto di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);

b) hanno durata compresa tra 36 e 84 mesi;

c) sono erogati, salvo diverso avviso della BEI, in un'unica soluzione;

d) prevedono una restituzione sulla base di un piano di ammortamento.

Finanziamenti intermediati BEI

I finanziamenti intermediati BEI hanno le seguenti caratteristiche:

a) hanno durata compresa tra 36 e 84 mesi;

b) sono erogati, salvo diverso avviso della BEI, in un'unica soluzione.

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