Fondo di integrazione salariale

Pubblicato il 27 gennaio 2016

L’art. 29 del c.d. Testo Unico degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015) prevede che, a decorrere dall’1 gennaio 2016, il Fondo di solidarietà residuale assuma la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

Con messaggio n. 306 del 26 gennaio 2016, l’INPS ha sottolineato che, a decorrere dall’1 gennaio 2016, le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale sono finanziate da un contributo sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, pari allo:

Evidenzia, inoltre, il messaggio INPS n. 306/2016 che – come già anticipato dal Ministero del Lavoro con news del 18 gennaio 2016 - nelle more dell’adozione del decreto che adegui la disciplina del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Consorzi di bonifica. Tabelle retributive

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy