Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani

Pubblicato il 28 maggio 2018

L’INPS; con circolare n. 74 del 25 maggio 2018, ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, istituito dal Decreto Interministeriale n. 95440/2016, il quale è volto ad assicurare ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell'organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

La circolare si sofferma, tra le altre questioni, su:

Domanda

Le aziende interessate, per accedere alla prestazione, devono presentare apposita domanda non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.

I suddetti termini hanno natura ordinatoria; pertanto, il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione ma, in caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’istanza è irricevibile, e, in caso di presentazione oltre i 15 giorni, si determina uno slittamento della decorrenza della prestazione.

In caso di presentazione tardiva, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

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