Fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali

Pubblicato il 03 marzo 2020

È pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro che istituisce il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

La Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 ospita il decreto del 27 dicembre 2019, istitutivo del Fondogestito dall’Inps - che garantisce ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale sono computati anche gli apprendisti.

L’erogazione è in forma di assegno ordinario, a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa.

L’importo è pari alla prestazione dell'integrazione salariale, con i relativi massimali.

Ai fini dell’accesso alla prestazione le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa:

  1. possono avere una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile;
  2. per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di cui al comma 1 non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali. Soggetti interessati

La prestazione del Fondo è destinata ai lavoratori subordinati che abbiano, presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione, un’anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Fruiranno dell’assegno ordinario anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Condizioni. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, l'erogazione dell'assegno ordinario è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario non svolga attività lavorativa in favore di soggetti terzi e si impegni ad un percorso di riqualificazione.

Datori di lavoro con più di 15 dipendenti. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di quindici dipendenti è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile, limitatamente alle causali di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali. Copertura

Contribuzione già versata. I contributi già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo.

A copertura delle prestazioni erogate, è dovuto al Fondo:

  1. un contributo ordinario dello 0,45%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 3 dipendenti;
  2. un contributo ordinario dello 0,65%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti;
  3. un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della misura di cui all'art. 5, pari al 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
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