Fondo di solidarietà del Trentino

Pubblicato il 15 luglio 2016

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 96077 dell’1 giugno 2016 – emanato di concerto con Ministro dell’Economia e delle Finanze - è istituito presso l’INPS il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarietà del Trentino.

Tale Fondo non ha personalità giuridica, costituisce gestione autonoma dell’INPS ed è finalizzato ad assicurare nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27, D.Lgs. n. 148/2015, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

I datori di lavoro del settore industriale partecipano al Fondo con riguardo alle imprese escluse dall’ambito di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del citato decreto legislativo e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Come specificato dall’art. 2, comma 7, D.I. n. 96077/2016, il Fondo ha le seguenti finalità:

  1. assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
  2. prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
  3. contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.
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