È attesa a breve la pubblicazione della circolare INPS, attualmente all’esame del Ministero del Lavoro, con la quale l’Istituto fornirà i primi chiarimenti applicativi sulle novità introdotte in materia di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria dalla legge di Bilancio 2026.
L’imminente intervento di prassi, anticipato dall’INPS in occasione del 38° Forum lavoro/fiscale organizzato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, si inserisce in un contesto di revisione dei criteri di individuazione dei datori di lavoro obbligati al versamento, destinata a incidere in modo significativo sulle modalità di verifica del limite dimensionale e sull’insorgenza dell’obbligo contributivo a partire dal 1° gennaio 2026.
In attesa delle indicazioni ufficiali dell’Istituto, appare quindi opportuno analizzare il nuovo assetto normativo, evidenziando cosa cambia e cosa invece viene confermato.
Il Fondo di Tesoreria INPS è stato istituito per garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione del TFR ex art. 2120 c.c. per la quota non destinata alla previdenza complementare, secondo un sistema a ripartizione gestito dall’INPS per conto dello Stato.
L’obbligo di versamento al Fondo riguarda esclusivamente i datori di lavoro privati (in senso ampio, inclusi enti pubblici economici e soggetti privatizzati) e non si applica ai lavoratori per i quali il TFR è conferito a forme di previdenza complementare.
Elemento centrale della disciplina è sempre stato il requisito dimensionale del datore di lavoro, un criterio che la legge di Bilancio 2026 ha profondamente innovato, trasformandolo da statico a dinamico.
L’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, comunemente denominato Fondo di Tesoreria INPS.
Il Fondo opera secondo il criterio della ripartizione ed è gestito dall’INPS per conto dello Stato, attraverso un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato. Esso garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione del trattamento di fine rapporto, limitatamente alle quote di TFR versate al Fondo dai datori di lavoro, ai sensi del comma 756 della medesima legge.
Le modalità di attuazione della disciplina sono state definite dai decreti ministeriali del 30 gennaio 2007, adottati dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanati rispettivamente in attuazione dei commi 757 e 765 della legge n. 296/2006.
Tali decreti, oltre a disciplinare il funzionamento del Fondo, hanno approvato i modelli TFR1 e TFR2, destinati alla manifestazione della volontà del lavoratore in ordine al conferimento del TFR alle forme di previdenza complementare, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005.
Le istruzioni applicative in materia, condivise con il Ministero del Lavoro, chiariscono i presupposti soggettivi e oggettivi dell’obbligo contributivo.
Il Fondo di Tesoreria INPS è finanziato da un contributo pari alla quota di TFR maturata ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per ciascun lavoratore del settore privato, non destinata alla previdenza complementare.
Sono obbligati al versamento del contributo:
Per effetto della normativa, la quota di TFR accantonata e versata al Fondo di Tesoreria INPS assume natura di contribuzione previdenziale, equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, alla contribuzione obbligatoria a carico del datore di lavoro, seppure al riguardo la giurisprudenza di legittimità non sia del tutto concorde (si veda, Cassazione, ordinanza n. 25175/2025, che ha rimesso la questione alle Sezioni unite).
Datori di lavoro obbligati al versamento
a) Appartenenza al settore privato
L’obbligo contributivo riguarda esclusivamente i datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Rientrano nel settore privato anche:
Sono invece esclusi i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, qualora il rapporto di lavoro sia integralmente regolato dal diritto pubblico.
L'INPS ha chiarito che la natura pubblica del datore di lavoro non è di per sé sufficiente a escludere l’obbligo: occorre verificare in concreto la disciplina applicabile ai rapporti di lavoro. Qualora questi siano regolati dal diritto comune e soggetti all’art. 2120 c.c., l’obbligo contributivo sussiste.
Il datore di lavoro deve occupare almeno 50 addetti.
Secondo quanto chiarito dall’INPS (circolare n. 70 del 3 aprile 2007), nel computo rientrano:
I lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 61/2000.
I lavoratori “distaccati” all’estero o in Italia sono computati nella forza aziendale del distaccante, in quanto titolare unico del rapporto di lavoro.
Sono esclusi dal computo:
Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il limite dimensionale si determina sulla media annua dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Per le aziende costituite successivamente, la verifica avviene sulla media dell’anno di inizio attività.
Lavoratori per i quali sussiste l’obbligo
L’obbligo di versamento riguarda esclusivamente i lavoratori per i quali trova applicazione l’articolo 2120 del codice civile.
Sono esclusi, tra gli altri:
In caso di operazioni societarie (es. acquisizione di ramo d’azienda, incorporazione, ecc.) o di cessione di contratto, effettuate da datore di lavoro obbligato al versamento del contributo, l’obbligo segue il lavoratore in base alla posizione del nuovo datore di lavoro rispetto al Fondo. Se il personale passa a un datore di lavoro obbligato, il contributo è dovuto dal periodo di paga in corso alla data dell’acquisizione del dipendente. Se, invece, il personale passa a un datore di lavoro non obbligato, il versamento resta limitato esclusivamente a tali lavoratori.
Sintesi del criterio di calcolo
Ai fini del calcolo del limite dimensionale, per ciascun lavoratore si considerano i mesi o le frazioni di mese di attività, convertiti in giornate convenzionali (26 per mese intero), escludendo i periodi di disponibilità dei lavoratori intermittenti e somministrati.
I part-time (orizzontale, verticale o misto), sono computati in proporzione all’orario, sommando ciascun mese i singoli orari individuali, rapportandoli all’orario svolto nel mese dal lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (art. 6 D.Lgs. n.61/2000).
La somma delle giornate di tutti i lavoratori viene divisa per 312 (26×12) per determinare la media annua.
La soglia minima (50 addetti) è pari a 15.600 giornate (50×26×12), il valore raggiunto determina l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria; qualsiasi valore inferiore non fa sorgere l’obbligo.
La base di calcolo del contributo è costituita dalla retribuzione utile ai fini del TFR, determinata secondo l’articolo 2120 del codice civile, e non dalla retribuzione imponibile previdenziale.
La quota annua di TFR è pari a: Retribuzione annua / 13,5
Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si considerano mese intero.
In caso di sospensione del rapporto o di integrazione salariale, si assume la retribuzione teorica che sarebbe spettata in caso di normale svolgimento dell’attività.
Il contributo al Fondo di Tesoreria deve essere versato mensilmente, con le stesse modalità e termini della contribuzione previdenziale obbligatoria
Non sono applicabili agevolazioni contributive.
Il contributo affluisce al Fondo al netto del contributo ex legge n. 297/1982.
L’articolo 1, comma 203 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 aggiunge all'articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una specifica disciplina applicabile ai periodi di attività successivi al primo.
Il legislatore non riscrive la pregressa disciplina (confermata nei tratti essenziali), ma:
La norma si pone quindi in continuità sistematica con la disciplina del 2006-2007.
Nuovo criterio di verifica
Dal periodo di paga gennaio 2026:
Soglie nel tempo
Il requisito dimensionale pertanto diventa mobile e progressivo.
Azienda neo-costituita nel 2026
Qui emerge una differenziazione importante.
Per le aziende di nuova costituzione:
Di fatto l’azienda neo-costituita gode di una sorta di “neutralità iniziale”; solo negli anni successivi entrerà pienamente nella logica dinamica, riallineandosi al sistema generale.
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Fino al 31 dicembre 2025 (regime previgente) |
Dal 1° gennaio 2026 (comma 203 L. 199/2025) |
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Soglia dimensionale: ≥ 50 dipendenti |
Soglia dimensionale variabile nel tempo |
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2026–2027: ≥ 60 dipendenti |
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2028–2031: ≥ 50 dipendenti |
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Dal 2032: ≥ 40 dipendenti |
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Criterio di verifica: |
Criterio di verifica: |
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– Aziende già costituite al 31.12.2006: media annuale dipendenti anno 2006 |
– Media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente al periodo di paga |
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– Aziende costituite dopo il 31.12.2006: media annuale dipendenti anno di inizio attività |
– Rileva anche il raggiungimento della soglia negli anni successivi all’inizio dell’attività |
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Natura del requisito: |
Natura del requisito: |
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Requisito statico (cristallizzato) |
Requisito dinamico (mobile) |
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Le variazioni successive dell’organico sono irrilevanti |
Le variazioni dell’organico possono far sorgere l’obbligo |
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Aziende neo-costituite: |
Aziende neo-costituite: |
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Verifica solo sulla media dell’anno di costituzione |
Continuano ad applicare il criterio dell’anno di avvio; negli anni successivi operano le soglie dinamiche (60 → 50 → 40) |
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