Fondo dirigenti PMI, scioglimento

Pubblicato il 29 marzo 2023

Illustrate dall’Inps, con il messaggio n. 1194 del 28 marzo 2023, le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare in seguito allo scioglimento del Fondo dirigenti PMI.

Fondo per la formazione professionale continua per i dirigenti PMI

Il Fondo per la formazione professionale continua per i dirigenti PMI, istituito da Confapi e Federmanager il 2 luglio 2003, è stato infatti sciolto con propria delibera lo scorso 8 febbraio, con conseguente nomina di due liquidatori (uno per Confapi e uno per Federmanager) e messa in liquidazione dell’Ente.

Compilazione del flusso Uniemens

A decorrere dal mese di competenza di marzo 2023 i datori di lavoro non possono più destinare al Fondo per la formazione professionale per i dirigenti PMI (identificato nel flusso Uniemens con il codice adesione “FDPI”) il contributo integrativo facoltativo (L. n. 845/78) dello 0,30% dell’imponibile contributivo, che va quindi ora versato all’INPS.

Poiché il contributo integrativo è calcolato sulla retribuzione imponibile a fini contributivi di ciascun lavoratore ed è versato unitamente alla contribuzione per il finanziamento della NaSpI, la disposizione in oggetto non si applica ai datori di lavoro esclusi da detta contribuzione e/o ai lavoratori non tenuti al versamento del contributo integrativo di cui alla L. n. 845/1978.

Adesione a nuovi Fondi

I datori di lavoro possono aderire a un secondo Fondo per la formazione dei propri dirigenti scegliendo tra quelli costituiti a tale scopo.

In caso di mobilità tra i fondi interprofessionali, la quota di adesione versata dal datore di lavoro presso il Fondo di provenienza nel triennio precedente è trasferita al nuovo Fondo per il 70% del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive sia pari ad almeno 3.000 euro e che le stesse non siano riferite ad aziende le cui strutture rientrino, in ciascuno dei tre anni precedenti, nella definizione comunitaria di micro e piccole imprese.

Datori di lavoro non agricoli

Dal mese di competenza in corso, quindi, non può più essere esposto nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <FondoInterprof>/<Adesione> il codice “FDPI”, avente il significato di “Fondo Dirigenti PMI”.

I datori di lavoro devono procedere a comunicare la revoca utilizzando nel flusso Uniemens del mese di competenza di marzo 2023 il codice già in uso “REDI”, senza valorizzare i rimanenti campi e, contestualmente, possono indicare l’eventuale nuovo fondo al quale avranno deciso di aderire.

Datori di lavoro agricoli

I datori di lavoro del settore agricolo non possono più selezionare, nella lista dei fondi interprofessionali, l’adesione al Fondo in argomento e possono aderire ad un altro Fondo interprofessionale con le consuete modalità.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Congedo parentale, busta paga di aprile 2024 e arretrati in Uniemens

26/04/2024

Permessi retribuiti per disabilità grave: riproporzionati in caso di part time

26/04/2024

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy