Fondo grandi imprese in crisi. Modalità operative

Pubblicato il 04 agosto 2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto MiSE, di concerto con il MEF, che fissa I criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all’art. 37, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Proprio il Decreto Sostegni ha previsto la nascita di un Fondo per sostenere la ripresa e la continuità dell’attività di imprese che operano sul territorio nazionale e che si trovano anche in amministrazione straordinaria. Grazie anche al rifinanziamento del successivo decreto Sostegni bis (DL n. 73/2021), il Fondo vale ora 400 milioni e punta a proteggere le grandi imprese: quelle con almeno 250 dipendenti e 50 milioni di fatturato.

Il soggetto gestore del Fondo grandi imprese in crisi è Invitalia.

Il decreto del 5 luglio 2021, fissa le indicazioni operative, in attesa di un altro provvedimento che dovrà fissare la data per l’inoltro delle istanze.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del fondo le imprese con sede operativa o legale in Italia che, al momento della domanda, siano in temporanea difficoltà legata all’emergenza sanitaria, ma abbiano prospettive di ripresa e che siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese.

Sono ammesse, tra queste, anche le imprese in amministrazione straordinaria; mentre restano escluse solo alcune categorie, come il settore bancario o finanziario.

Modalità di intervento del Fondo

Il Fondo opera concedendo prestiti agevolati, legati a piani di rilancio, che dovranno essere presentati insieme alla domanda. Al loro interno andranno descritte le azioni programmate “per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività”. L’azienda si impegna a trasmettere ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione del piano. La mancata attuazione può portare alla revoca dei fondi.

I suddetti finanziamenti, concessi nei limiti del quadro temporaneo, sono regolati alle seguenti condizioni:

   a) hanno durata massima di cinque anni;
    b) sono concessi entro il 31  dicembre 2021, ovvero entro il maggior termine eventualmente previsto da successive modifiche e ntegrazioni al quadro temporaneo;
    c) sono concessi per un importo complessivo per ciascuna impresa beneficiaria non superiore, alternativamente: al 25% del fatturato 2019 o al doppio della spesa salariale annua del 2019.

L'importo complessivo dei finanziamenti concessi dal Fondo non può, in ogni caso, eccedere, con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, l'importo di trenta milioni di euro. Nel caso di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi, il predetto limite si applica con riferimento all'intero gruppo.

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