Fondo IPCEI e variazioni soggettive: informativa

Pubblicato il 19 febbraio 2024

Il ministero delle Imprese e del made in Italy offre precise disposizioni circa i progetti destinatari del Fondo IPCEI, nel momento in cui intervengono variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda).

La questione inserisce il periodo che segue l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione europea degli aiuti di Stato.

Fondo IPCEI: cosa prevede

Il Fondo IPCEI è uno strumento agevolativo che supporta le attività svolte dai soggetti italiani coinvolti nella realizzazione degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI).

Possono beneficiarie delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, destinatarie degli aiuti di Stato, e gli organismi di ricerca, individuati nell’ambito di un IPCEI oggetto di notifica alla Commissione europea.

Con circolare 12 dicembre 2023, n. 418933, la Direzione generale incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito indicazioni per l’attuazione delle iniziative.

La stessa Direzione, con circolare n. 140 del 22 gennaio 2024, si sofferma sui progetti nel momento in cui intervengono variazioni dovute ad operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) dopo l’approvazione dei progetti ed autorizzazione degli aiuti di Stato.

Variazioni dello status dopo operazioni straordinarie

Quando si registrano variazioni che avvengono in qualsiasi fase successiva all’autorizzazione dell’aiuto di Stato, i beneficiari coinvolti dalla variazione devono effettuare una comunicazione alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, fornendo la seguente documentazione:

Ciò vale anche per i beneficiari come gli organismi di ricerca.

Se si modifica lo status di un’impresa destinataria degli aiuti di Stato a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), anche per effetto di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie relative all’assetto aziendale, non è necessaria una nuova valutazione di compatibilità del progetto, a meno che la variazione non abbia effetto sulle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.

Il nuovo soggetto è tenuto a garantire il possesso di caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie idonee per lo svolgimento delle attività progettuale e il conseguimento dei relativi risultati e ricadute.

Nel caso di scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, deve essere fornita una specifica dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni da parte del soggetto beneficiario originario.

Valutazione del Ministero delle Imprese

Dopo aver ricevuto l’informativa riguardante la variazione dell’assetto societario, il Ministero svolge un’istruttoria al fine di verificare la sussistenza, in capo al soggetto subentrato, delle condizioni di ammissibilità previste dalla normativa.

Inoltre, effettuerà una preliminare valutazione sull’idoneità delle caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie del soggetto e sulla sussistenza di eventuali impatti sulle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno.

Sono sospese le erogazioni delle agevolazioni fino a che le proposte di variazione non siano state accordate dal Ministero e dagli altri organi competenti.

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