Fondo Nuove Competenze, al via le domande

Pubblicato il 13 dicembre 2022

Approvato il 10 novembre 2022 dall’Anpal, con il Decreto del proprio commissario straordinario n. 320, l’Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti alla seconda edizione del Fondo Nuove Competenze di cui all’art. 88 del D.L. n. 34/2020, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dello scorso 22 settembre.

Vediamone le modalità di attuazione, rese note dall’Anpal stesso con comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale.

FNC, le novità

Istituito presso l’Anpal dall'articolo 88 del “Decreto Rilancio”, il Fondo Nuove Competenze è un Fondo pubblico finalizzato a sostenere economicamente i datori di lavoro del settore privato che destinano parte dell’orario di lavoro alla formazione dei propri dipendenti.

Nell’ambito della disponibilità finanziaria di un miliardo di euro, il FNC permette ora quindi ai datori di lavoro privati di svolgere formazione per il proprio personale, previa stipula di accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritti entro il 31 dicembre 2022 e realizzabili anche nel 2023, rimborsando parte del costo delle ore destinate appunto alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze.

I progetti formativi devono prevedere per ciascun lavoratore una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore.

Rispetto alla precedente, due sono le principali novità di questa seconda edizione:

La transizione digitale ed ecologica

I contenuti dei progetti formativi devono riguardare quindi, per questa seconda edizione, l’aggiornamento a seguito della transizione digitale ed ecologica in funzione di uno dei seguenti processi:

I contributi

A seguito delle intese di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritte entro il 31 dicembre 2022 la parte dell’orario di lavoro finalizzata a percorsi formativi è finanziata dal Fondo secondo le seguenti modalità:

Il contributo massimo concedibile, erogato dall’Inps, per singola domanda non può superare i 10 milioni di euro; è ammessa, altresì, la possibilità per il datore di lavoro di chiedere una anticipazione fino al 40% previa presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

Le domande, presentazione e istruttoria

Per quel che riguarda le tempistiche, come detto, gli accordi con le rappresentanze sindacali devono essere sottoscritti entro il prossimo 31 dicembre, mentre le domande contenenti i progetti formativi devono essere presentate tra il 13 dicembre 2022 ed il 28 febbraio 2023 sull’apposita piattaforma informatica.

La gestione e l’istruttoria delle istanze è a cura di Anpal in collaborazione con l’Inps.

Integrazione all'Avviso del 10 novembre

Vista la particolare complessità della misura, l’Anpal ha integrato l’avviso del 10 novembre pubblicando un decreto del Commissario Straordinario - n. 345 del 12 dicembre 2022 – e fornendo alcune nuove Faq del 12 dicembre 2022.

L’intervento del Commissario Straordinario verte sui tempi di esecuzione della formazione, da esercitare in sede di presentazione dell’istanza da parte del datore di lavoro.

NOVITA’: Si prevede la possibilità di optare per lo svolgimento della formazione nei 110 giorni dall'approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze. Ciò si aggiunge, dunque, a quanto previsto nell’Avviso del 10/11/2022 secondo cui le attività formative e la relativa rendicontazione devono terminare, a pena di inammissibilità del contributo, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.

Inoltre, una Faq pubblicata il 12 dicembre riafferma che non sono previste proroghe, per alcun motivo, né per l’erogazione della formazione né per l’invio del saldo.

Il secondo passo si incentra sulle modalità di erogazione della formazione; dopo aver previsto che il datore di lavoro deve indicare, nell’istanza di ammissione a contributo, il Fondo Paritetico Interprofessionale al quale aderisce, viene data possibilità di rivolgersi al Fondo Paritetico Interprofessionale anche se il progetto riceve un “finanziamento parziale, a condizione che l’intero percorso formativo, comprensivo anche dell’attività non finanziata dal Fondo Interprofessionale, sia realizzata secondo la disciplina del Fondo, anche con riferimento alle verifiche e ai controlli in capo al medesimo”.

Tra le nuove Faq si precisa che viene ammessa la formazione in presenza e quella a distanza, anche asincrona, salvo diverse regole del Fondo di appartenenza. Non è comunque ammessa la formazione erogata dall’impresa.

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