Fondo patrimoniale opponibile ai creditori solo se annotato all’atto di matrimonio

Pubblicato il 05 marzo 2012 La costituzione di un fondo patrimoniale è opponibile ai creditori – nella specie l'amministrazione finanziaria – solo se la sua esistenza viene annotata a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell’articolo 162, ultimo comma, del Codice civile.

Ne consegue che, in assenza di detta annotazione, l’iscrizione ipotecaria eseguita dal concessionario della riscossione sulla casa di un contribuente in mora deve considerarsi valida e legittima.

E’ quanto ricordato dalla Commissione tributaria provinciale di Miano nel testo della sentenza n. 64/40/12 del 2012.
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