Fondo patrimoniale opponibile ai creditori solo se annotato all’atto di matrimonio

Pubblicato il 05 marzo 2012 La costituzione di un fondo patrimoniale è opponibile ai creditori – nella specie l'amministrazione finanziaria – solo se la sua esistenza viene annotata a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell’articolo 162, ultimo comma, del Codice civile.

Ne consegue che, in assenza di detta annotazione, l’iscrizione ipotecaria eseguita dal concessionario della riscossione sulla casa di un contribuente in mora deve considerarsi valida e legittima.

E’ quanto ricordato dalla Commissione tributaria provinciale di Miano nel testo della sentenza n. 64/40/12 del 2012.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy