Fondo pensione estero, niente sostitutiva sul risultato netto

Pubblicato il 30 novembre 2021

Stop all’imposta sostitutiva del 20% sui fondi pensione transfrontalieri, non residenti in Italia e senza stabile organizzazione, istituiti su iniziativa della Commissione Europea, che opera a livello cross-border raccogliendo adesioni su base collettiva anche in Italia. Inoltre, non bisogna effettuare alcuna ritenuta sulle somme da erogare agli iscritti italiani. Tuttavia, gli interessati sono tenuti a indicare la cifra ricevuta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui l’hanno percepita.

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 794 del 29 novembre 2021.

Fondo pensione estero, la disciplina

In primis, l’Agenzia delle Entrate ricorda che le forme pensionistiche complementari comunitarie sono disciplinate nell'ordinamento interno dall'art. 15-ter del D.Lgs n. 252/2005. Tale disposizione prevede che alle forme pensionistiche comunitarie si applichi la stessa disciplina prevista dal D.Lgs n. 252/2005 “limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni” in materia di “destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione […]”.

Fondo pensione estero, stop all’imposta sostitutiva del 20%

Relativamente al primo quesito, considerando che fra le norme espressamente richiamate come applicabili ai fondi in esame non figura quella sul regime tributario delle forme pensionistiche complementari (articolo 17 del Dlgs n. 252/2005), l’Agenzia ritiene che l’istante non sia tenuto a versare l’imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta per i fondi pensione istituiti in Italia.

Fondo pensione estero principio della potestà tributaria dello Stato

Inoltre, ricorda l’Agenzia delle Entrate, le società ed enti non residenti che erogano redditi soggetti a ritenuta in Italia, pur rientrando fra i sostituti d'imposta, ne sono oggettivamente esclusi sulla base del principio della potestà tributaria dello Stato. Tale principio implica che il soggetto non residente che eroga somme per le quali è previsto un prelievo alla fonte, in assenza di stabile organizzazione in Italia, non riveste il ruolo di sostituto d'imposta.

In conclusione, il fondo istante non è tenuto ad effettuare alcuna ritenuta sulle somme erogate agli italiani a seguito delle adesioni, mentre questi ultimi sono tenuti a indicarle nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui hanno percepito le somme.

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