Con la pubblicazione della circolare Inps n. 127 del 22 settembre 2025 l’Inps fornisce chiarimenti e istruzioni operative riguardo all’applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, noto come riforma dello sport, e dal successivo decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, che ha modificato e integrato il primo provvedimento.
Il D.Lgs. 36/2021 ha introdotto, innanzitutto, una definizione univoca di “lavoratore sportivo”, superando la tradizionale distinzione tra professionisti e dilettanti.
La norma riconosce come lavoratori sportivi non solo gli atleti ma anche allenatori, istruttori, direttori tecnici, preparatori atletici, arbitri e altre figure indispensabili per lo svolgimento delle discipline sportive, con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela previdenziale e assistenziale colmando il divario tra professionismo e dilettantismo e promuovendo l’equità nel settore.
Il successivo D.lgs. n. 163/2022 ha ulteriormente corretto e integrato la disciplina, introducendo chiarimenti e adattamenti volti a rendere il sistema più coerente e sostenibile; la riforma ha anche un obiettivo sociale e sanitario, ovvero riconoscere all’attività sportiva non solo un valore ricreativo e competitivo, ma anche una funzione di prevenzione e promozione della salute, di inclusione e di crescita collettiva.
Elemento centrale della circolare è però il Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), istituito dall’articolo 35 del D.lgs. 36/2021: dal 1° luglio 2023, infatti, il precedente Fondo Pensione Sportivi Professionisti ha assunto la nuova denominazione e ha esteso la propria competenza a una platea più ampia di soggetti.
La gestione del fondo è affidata all’Inps, che applica le regole previste dal D.Lgs. 166/1997 per la determinazione dei requisiti contributivi e delle prestazioni.
Il FPSP è dunque lo strumento attraverso cui viene garantita la copertura previdenziale ai lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore di appartenenza (professionistico o dilettantistico).
Inoltre, la riforma prevede che anche alcuni lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi, soprattutto se attivi nel dilettantismo, abbiano accesso a forme di assicurazione obbligatoria, in particolare tramite la Gestione separata Inps.
Il D.Lgs. 36/2021, all’articolo 2, fornisce un elenco dettagliato delle figure che rientrano nella definizione di lavoratore sportivo e che, pertanto, sono assicurate al FPSP.
Vediamo quali sono.
Atleti
Gli atleti, indipendentemente dalla disciplina e dal livello professionistico o dilettantistico, sono tra i principali destinatari delle tutele del Fondo. L’iscrizione garantisce copertura previdenziale per vecchiaia, invalidità e superstiti.
Allenatori e istruttori
Gli allenatori e gli istruttori, figure centrali nella formazione e nella gestione tecnica degli atleti, rientrano a pieno titolo tra gli assicurati al FPSP. Ciò vale sia per gli istruttori che operano in società professionistiche sia per quelli impiegati presso impianti e circoli sportivi.
Direttori tecnici e direttori sportivi
Il legislatore ha incluso anche i direttori tecnici e i direttori sportivi, responsabili dell’organizzazione e della pianificazione delle attività sportive. Queste figure, spesso escluse in passato da forme di tutela previdenziale specifica, sono oggi equiparate agli altri lavoratori sportivi.
Preparatori atletici e arbitri
I preparatori atletici, che curano la preparazione fisica degli atleti, e i direttori di gara (arbitri e giudici) sono anch’essi assicurati al Fondo. La riforma ha inteso valorizzare il loro ruolo strategico nel regolare svolgimento delle competizioni.
Altri tesserati
Infine, sono iscritti al FPSP anche “ogni altro tesserato” che svolga, dietro compenso, mansioni necessarie all’attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline. Sono escluse soltanto le attività di carattere puramente amministrativo-gestionale, che rientrano invece in altre tipologie contrattuali e contributive.
Uno dei punti cardine della riforma riguarda la distinzione ai fini previdenziali tra lavoratori subordinati, autonomi e collaboratori coordinati e continuativi.
La circolare Inps n. 127/2025 specifica chiaramente le modalità di iscrizione in base alla tipologia di rapporto di lavoro.
Lavoratori subordinati
Tutti i lavoratori sportivi subordinati, sia nel settore professionistico che in quello dilettantistico, sono obbligatoriamente iscritti al FPSP: questa previsione assicura una copertura pensionistica uniforme e paritaria per le figure contrattualizzate come dipendenti.
L’iscrizione al Fondo comporta il versamento dei contributi previdenziali secondo le regole stabilite dal D.Lgs. 166/1997, con calcolo dell’anzianità in giornate contributive (260 per annualità piena, su base di 312 giorni convenzionali annui).
Collaboratori e autonomi nel dilettantismo
Diversa la disciplina per i lavoratori sportivi che operano in ambito dilettantistico con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o come lavoratori autonomi: in questi casi, la contribuzione non confluisce nel FPSP ma nella Gestione separata Inps prevista dall’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995.
Si tratta di una scelta che tiene conto delle peculiarità dei rapporti di collaborazione nel dilettantismo, che spesso non presentano caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, pur richiedendo comunque una tutela previdenziale obbligatoria.
La creazione del FPSP e la conseguente estensione delle tutele hanno diversi effetti positivi per il settore sportivo.
La circolare Inps n. 127 del 22 settembre 2025 dedica ampio spazio ai requisiti previdenziali e pensionistici applicabili ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP).
Vediamo nel dettaglio.
Annualità contributiva utile
Uno dei concetti fondamentali introdotti dalla normativa riguarda la definizione dell’annualità contributiva: per i lavoratori sportivi titolari di un contratto di lavoro subordinato, professionistico o dilettantistico, l’annualità utile ai fini pensionistici si perfeziona con 260 contributi giornalieri.
Il calcolo si basa su un anno convenzionale di 312 giorni, suddiviso in 12 mesi da 26 giorni ciascuno.
Ne consegue che, per coprire un anno intero ai fini della pensione, il lavoratore deve versare almeno 260 contributi giornalieri, pari a poco più dell’83% del periodo annuale convenzionale.
Questa regola consente di tutelare anche chi non lavora in modo continuativo durante l’anno, purché raggiunga il minimo di 260 giornate accreditate.
Differenza tra requisito assicurativo e requisito contributivo
La normativa distingue in modo preciso tra:
La distinzione è fondamentale: infatti, un lavoratore sportivo potrebbe maturare il requisito contributivo (ad esempio raggiungere i venti anni di contributi) prima del requisito assicurativo (ossia non avere ancora trascorso i venti anni di effettiva iscrizione). In questo caso, il diritto alla pensione non si perfeziona fino al compimento anche del requisito assicurativo.
Esempio pratico:
Molti lavoratori sportivi, nel corso della propria carriera, possono aver versato contributi non solo nel FPSP ma anche in altre gestioni previdenziali, come l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), la Gestione autonoma dei Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni (CD/CM) o il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
La circolare Inps chiarisce le modalità attraverso cui queste contribuzioni possono essere cumulate o ricongiunte ai fini del diritto e della misura della pensione.
Cumulo con AGO-FPLD
Il primo strumento previsto è il cumulo gratuito dei periodi assicurativi. In base al D.P.R. 1420/1971, i contributi versati al FPSP possono essere cumulati con quelli dell’AGO-FPLD e della gestione CD/CM.
Il cumulo può avere due effetti distinti:
Un caso frequente riguarda, ad esempio, ex atleti che hanno intrapreso altre attività lavorative come dipendenti: in questo caso i contributi maturati nel FPLD si sommano a quelli del FPSP.
Ricongiunzione con CD/CM e FPLS
Un’altra possibilità è rappresentata dalla ricongiunzione dei contributi, disciplinata dalla legge n. 29/1979 e dalla legge n. 45/1990.
La ricongiunzione consente di trasferire, a titolo oneroso, i contributi accreditati in altre gestioni previdenziali all’interno del FPSP, in modo da concentrare tutta la posizione assicurativa in un unico fondo.
Questa opzione è particolarmente utile per chi ha svolto carriere miste, ad esempio lavorando come lavoratore autonomo agricolo (CD/CM) o come tecnico dello spettacolo iscritto al FPLS, e successivamente come lavoratore sportivo.
Ebbene, la circolare precisa che, se i contributi ricongiunti non sono sufficienti a garantire il diritto a pensione nel FPSP, essi concorrono almeno alla misura della prestazione, ossia all’importo complessivo.
Totalizzazione e computo
Oltre al cumulo e alla ricongiunzione, restano disponibili gli strumenti della totalizzazione e del computo.
Questi istituti, pur con regole e conseguenze differenti, sono strumenti fondamentali per garantire ai lavoratori sportivi con carriere diversificate la possibilità di non perdere i contributi versati in gestioni diverse.
Uno dei temi più delicati affrontati dalla circolare Inps n. 127 del 22 settembre 2025 riguarda i requisiti per l’accesso alle pensioni dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP).
La normativa distingue chiaramente infatti tra chi era già iscritto al fondo prima del 31 dicembre 1995 e chi invece ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996 o dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore della riforma.
Iscritti al FPSP prima del 31 dicembre 1995
Gli sportivi professionisti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con requisiti agevolati rispetto alla generalità dei lavoratori.
I requisiti sono i seguenti.
Questa forma di pensionamento anticipato rappresenta un riconoscimento della natura peculiare del lavoro sportivo: l’attività agonistica professionistica, infatti, raramente si protrae fino all’età pensionabile ordinaria, rendendo necessaria una disciplina speciale.
NOTA BENE: per raggiungere i requisiti richiesti, oltre ai contributi obbligatori, sono utili anche i contributi volontari, da riscatto e quelli figurativi (per maternità o servizio militare), purché accreditati nel FPSP.
Iscritti dal 1° gennaio 1996 e dal 1° luglio 2023
Per i lavoratori sportivi che hanno iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996, oppure sono stati iscritti al fondo a partire dal 1° luglio 2023, si applicano le regole generali previste dal sistema contributivo introdotto dalla riforma Dini (legge 335/1995) e successivamente aggiornato dal D.L. 201/2011 (riforma Fornero).
In questo caso, dunque, non è più prevista la pensione di vecchiaia anticipata a 54 anni, ma occorre rispettare requisiti anagrafici e contributivi molto più vicini a quelli della generalità dei lavoratori dipendenti.
Pensione anticipata contributiva
Dal 1° gennaio 2012 è possibile accedere alla pensione anticipata al raggiungimento di una determinata anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica.
I requisiti previsti sono:
In alternativa, il sistema contributivo prevede un’altra possibilità.
Pensione anticipata a 64 anni con almeno venti anni di contributi effettivi, purché l’importo della pensione risulti superiore a una soglia minima legata all’assegno sociale (pari ad almeno tre volte l’importo dell’assegno sociale, ridotta a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli).
Questa seconda opzione, tuttavia, non è accessibile a tutti, perché il requisito economico dell’importo soglia rappresenta una barriera per chi ha avuto carriere discontinue o retribuzioni basse.
Pensione di vecchiaia
Per i lavoratori sportivi iscritti al FPSP dal 1996 o dal 2023, la pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Nel primo caso, oltre ai requisiti anagrafici e contributivi, è necessario che l’importo della pensione sia almeno pari all’assegno sociale (per chi matura i requisiti dal 2024 in poi).
Il requisito alternativo dei 71 anni rappresenta una forma di pensione di vecchiaia contributiva “di ultima istanza”, che consente l’accesso anche a chi non raggiunge i 20 anni di contribuzione, purché abbia almeno 5 anni effettivi.
Una disposizione di particolare interesse per gli sportivi riguarda la possibilità di usufruire di maggiorazioni contributive: l’articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 166/1997 prevede infatti che, per i lavoratori iscritti al FPSP dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità precedente, sia possibile aggiungere alla propria età anagrafica un anno ogni quattro di attività effettiva svolta come sportivo, fino a un massimo di cinque anni.
In concreto, ciò significa che un atleta con venti anni di attività potrà anticipare il pensionamento fino a cinque anni prima rispetto ai requisiti anagrafici ordinari.
NOTA BENE: questo beneficio si applica solo nel sistema contributivo e non è compatibile con gli istituti di cumulo dei periodi assicurativi.
La distinzione tra iscritti ante e post 1995 ha conseguenze molto rilevanti.
In sostanza, chi era già iscritto al fondo prima del 1996 gode di condizioni molto più favorevoli, mentre i nuovi iscritti devono conformarsi alle regole generali della previdenza italiana, con requisiti più elevati e pensioni calcolate integralmente con il metodo contributivo.
Ecco i requisiti, in breve
|
Categoria di iscritti |
Tipo pensione |
Requisiti principali |
|---|---|---|
|
Iscritti ante 1995 |
Vecchiaia anticipata |
54 anni di età, 20 anni di assicurazione, 5.200 contributi giornalieri |
|
Iscritti post 1995 (dal 1996 o dal 2023) |
Anticipata contributiva |
Uomini: 42 anni e 10 mesi; Donne: 41 anni e 10 mesi |
|
Iscritti post 1995 (dal 1996 o dal 2023) |
Anticipata a 64 anni |
64 anni con almeno 20 anni di contributi e importo pensione ≥ 3 volte assegno sociale |
|
Iscritti post 1995 (dal 1996 o dal 2023) |
Vecchiaia ordinaria |
67 anni con 20 anni di contributi |
|
Iscritti post 1995 (dal 1996 o dal 2023) |
Vecchiaia contributiva |
71 anni con almeno 5 anni effettivi |
|
Beneficio attività sportiva |
Maggiorazione età pensionabile |
+1 anno ogni 4 anni di attività, max 5 anni (solo contributivo) |
Il Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi non si limita a garantire la pensione di vecchiaia o quella anticipata, ma prevede una gamma di prestazioni aggiuntive pensate per tutelare i lavoratori sportivi e le loro famiglie nei casi di invalidità, inabilità o decesso.
Le prestazioni aggiuntive assicurate dal FPSP includono:
Assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità (AOI) è riconosciuto ai lavoratori sportivi iscritti al FPSP che presentino una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo, a causa di infermità o difetti fisici.
Caratteristiche principali.
In caso di miglioramento delle condizioni di salute, l’Inps può revocare l’assegno. L’AOI non è incompatibile con l’attività lavorativa, ma può subire riduzioni in presenza di redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Pensione di inabilità
La pensione di inabilità è concessa agli sportivi iscritti al FPSP che si trovino nell’impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Requisiti principali.
A differenza dell’assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e comporta la cessazione automatica del rapporto di lavoro.
Pensione ai superstiti
Il FPSP assicura anche la pensione ai superstiti (reversibilità o indiretta) a favore dei familiari del lavoratore sportivo deceduto.
Beneficiari sono il coniuge superstite (anche unito civilmente), i figli minori studenti o inabili o, in mancanza di coniuge e figli, i genitori a carico o i fratelli e sorelle inabili.
L’importo della pensione ai superstiti varia in base alla composizione del nucleo familiare (per esempio, 60% al coniuge senza figli, 80% al coniuge con un figlio, 100% in presenza di più figli).
Supplementi e pensione supplementare
I lavoratori sportivi già titolari di pensione a carico del FPSP possono ottenere anche:
La riforma introdotta dal D.Lgs. 36/2021 e dal D.lgs. 163/2022 ha modificato radicalmente anche il regime fiscale e previdenziale dei redditi da lavoro sportivo dilettantistico.
Dal 1° luglio 2023, infatti, i compensi percepiti dai lavoratori dilettanti non rientrano più nella categoria dei “redditi diversi” (art. 67 TUIR), ma vengono inquadrati come:
redditi da lavoro dipendente o assimilato, in caso di rapporti subordinati o collaborazioni coordinate e continuative;
redditi da lavoro autonomo, in caso di prestazioni autonome.
Il nuovo inquadramento comporta che i redditi da attività sportiva dilettantistica siano pienamente soggetti alle regole di compatibilità o incumulabilità con le pensioni.
In particolare:
La circolare Inps chiarisce che alcune pensioni non possono essere cumulate con redditi da lavoro sportivo, in particolare se derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Sono soggetti a divieto di cumulo:
NOTA BENE: il divieto non si applica ai redditi da lavoro autonomo occasionale entro i 5.000 euro annui, che rimangono compatibili con la percezione della pensione.
Il lavoro sportivo dilettantistico rileva anche in relazione ad altre prestazioni come l’APE sociale e l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Con riferimento all’APE sociale, dal 2024 i redditi da lavoro sportivo dilettantistico sono in linea generale incompatibili con l’APE, salvo il lavoro autonomo occasionale entro i 5.000 euro.
Per quanto riguarda invece l’indennizzo commercianti, lo stesso è incompatibile con qualsiasi reddito da lavoro compresi quelli sportivi dilettantistici, con la conseguenza che la percezione di compensi sportivi determina la perdita dell’indennità.
Prestazioni erogate dal Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)
|
Prestazione |
Descrizione |
Requisiti principali |
Note |
|---|---|---|---|
|
Assegno ordinario di invalidità (AOI) |
Indennità per riduzione capacità lavorativa a meno di 1/3 |
5 anni di contributi, di cui 3 negli ultimi 5 |
Triennale, rinnovabile; compatibile con lavoro ma con riduzioni |
|
Pensione di inabilità |
Trattamento per impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi lavoro |
5 anni di contributi, di cui 3 negli ultimi 5 |
Incompatibile con qualsiasi attività lavorativa |
|
Pensione ai superstiti |
Pensione reversibile per coniuge, figli o altri familiari a carico |
Decesso del lavoratore assicurato o pensionato |
Importo variabile (60%, 80%, 100%) in base ai beneficiari |
|
Supplementi di pensione |
Integrazione della pensione in godimento |
Contributi versati dopo la liquidazione della pensione |
Aumenta l’importo della pensione esistente |
|
Pensione supplementare |
Prestazione autonoma per chi ha contributi in più gestioni |
Contributi nel FPSP non utilizzati in altra pensione |
Aggiuntiva rispetto ad altra pensione principale |
Regole sui redditi da lavoro sportivo dilettantistico
|
Fattispecie |
Regola dal 1° luglio 2023 |
Deroghe / Note |
|---|---|---|
|
Inquadramento fiscale |
Redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo |
Superata categoria “redditi diversi” (art. 67 TUIR) |
|
Incumulabilità con pensioni |
Redditi da co.co.co. sportivo non cumulabili con alcune pensioni (es. pensioni anticipate, assegno di invalidità) |
Lavoro autonomo occasionale ammesso entro 5.000 € lordi annui |
|
APE sociale |
Redditi da lavoro sportivo in generale incompatibili |
Ammessi solo redditi da lavoro autonomo occasionale entro 5.000 € |
|
Indennizzo commercianti |
Incompatibile con qualsiasi reddito da lavoro sportivo |
Nessuna deroga prevista |
|
Norma transitoria 2023 |
Compensi fino a 15.000 € da enti sportivi riconosciuti non rilevano ai fini dell’incumulabilità |
Valida solo per l’anno d’imposta 2023 |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".