Fondo Pmi. Garanzie su portafogli di finanziamenti

Pubblicato il 22 gennaio 2018

L'art. 39, comma 4, del DL n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, prevede che la garanzia del Fondo per le Pmi può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese da banche e intermediari  finanziari. 

A fornire le opportune indicazioni è intervenuto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Mef, del 14 novembre 2017.

Il provvedimento definisce le  tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti concessi ai soggetti beneficiari, le modalità di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo. Inoltre, per il rilascio delle garanzie, vengono aggiunte risorse per 200 milioni di euro.

Il Fondo, al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese, può intervenire per concedere ai soggetti richiedenti garanzie su portafogli di finanziamenti, a copertura di una quota delle prime perdite sui portafogli medesimi.

I soggetti beneficiari sono le Pmi, le Mid-cap (imprese diverse dalle Pmi, aventi un numero di dipendenti non superiore a 499) e i professionisti.

Dopo aver indicato le caratteristiche dei portafogli su finanziamenti, si specifica che il loro ammontare non può essere inferiore a euro 50.000.000, ovvero a euro 20.000.000 nel caso di portafogli regionali di finanziamenti o di portafogli oggetto di controgaranzia, e superiore a euro 300.000.000.

Garanzia diretta e controgaranzia

Dal Fondo può arrivare una garanzia diretta od una controgaranzia.

La garanzia diretta viene concessa su richiesta di un soggetto finanziatore ed è rilasciata anche in relazione a portafogli di finanziamenti originati da più soggetti finanziatori. In tale situazione, la richiesta di garanzia deve essere presentata dal soggetto finanziatore capofila.

La controgaranzia viene concessa su richiesta di un confidi, garante di uno o più soggetti finanziatori, con i quali il medesimo confidi collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti. La controgaranzia può essere rilasciata anche in favore di una rete di confidi; quando accade questo, la richiesta di garanzia  deve essere presentata dal confidi capofila.

Gli articoli 7 e 9 del decreto del 14 novembre 2017 danno indicazioni sulle modalità di concessione della garanzia e della controgaranzia.

Richiesta di garanzia

Le richieste di garanzia sono presentate al Gestore del Fondo che, in base all'ordine cronologico di presentazione, effettua l’istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla garanzia.

Successivamente, le richieste sono inoltrate al Consiglio di gestione, secondo l'ordine cronologico di arrivo o di completamento. L’esito verrà poi trasmesso al soggetto richiedente.

Le disposizioni del decreto 14 novembre 2017, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 14 del 18 gennaio 2018, si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” del  comunicato con cui si dà notizia dell'adozione del decreto ministeriale di approvazione delle conseguenti modifiche e integrazioni delle “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti”.

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