Il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) ha pubblicato la circolare direttoriale n. 544 del 24 febbraio 2026, con la quale vengono aggiornate alcune disposizioni operative relative al Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti.
L’intervento amministrativo si inserisce nel quadro della disciplina prevista dall’articolo 1, commi 199-202, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha istituito il Fondo con la finalità di sostenere le piccole e medie imprese (PMI) e i professionisti che si trovano in difficoltà finanziaria a causa del mancato pagamento di crediti da parte di debitori coinvolti in specifici procedimenti penali.
La nuova circolare introduce due principali aggiornamenti:
Il Fondo è destinato a ripristinare la liquidità delle PMI e dei professionisti che risultano parti offese in procedimenti penali o creditori nell’ambito di procedure concorsuali nei confronti di debitori imputati o condannati per determinati reati.
Tra i principali reati rilevanti ai fini dell’accesso al Fondo rientrano:
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamenti agevolati, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato “de minimis”.
Una delle principali novità introdotte dalla circolare MIMIT n. 544/2026 riguarda l’adeguamento della disciplina al Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, entrato in vigore il 1° gennaio 2024.
Il nuovo regolamento ha sostituito il precedente Regolamento (UE) n. 1407/2013, aggiornando la disciplina degli aiuti di Stato concessi in regime de minimis.
In particolare, la circolare 544/2026 modifica le definizioni contenute nella circolare del 7 agosto 2019, n. 312471 (di cui il Mimit offre un testo consolidato), prevedendo che:
L’adeguamento consente di allineare la disciplina nazionale alla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.
La circolare Mimit n. 544 del 24 febbraio 2026 introduce una modifica significativa anche con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di finanziamento agevolato.
In precedenza, le richieste erano presentate tramite una procedura informatica dedicata disponibile sul sito del Ministero. Tuttavia, a seguito della cessazione dell’operatività della piattaforma, è stato necessario aggiornare la procedura.
La circolare stabilisce che:
La domanda di finanziamento deve rispettare specifici requisiti formali:
il documento e gli allegati devono essere firmati digitalmente dal soggetto che presenta l’istanza.
Le PMI devono inoltre:
Alla domanda devono essere allegati:
La completezza della documentazione è oggetto di verifica da parte del Ministero nell’ambito della fase istruttoria.
Le domande sono istruite dal Ministero secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Durante la fase istruttoria vengono verificati:
Il Ministero adotta il provvedimento di concessione ed erogazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o dal completamento della documentazione richiesta.
Il finanziamento è generalmente erogato in un’unica soluzione, salvo i casi in cui venga anticipato un acconto pari al 50% dell’importo in attesa delle verifiche definitive sul procedimento penale.
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