Il messaggio Inps n. 3409 del 12 novembre 2025 fornisce un aggiornamento operativo di rilievo per le aziende che applicano gli strumenti di sostegno al reddito previsti dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.
Il documento chiarisce le modalità di gestione delle prestazioni integrative collegate ai trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e Assegno di integrazione salariale (AIS), concentrandosi in particolare sul procedimento di autorizzazione e sulle regole relative al pagamento a conguaglio.
Le disposizioni contenute nel messaggio costituiscono un’estensione e un’integrazione di quanto già comunicato dall’Istituto nei precedenti messaggi n. 1185 del 7 aprile 2025 e n. 2230 del 14 luglio 2025, cui il documento fa puntuale riferimento per quanto riguarda i requisiti di accesso, le modalità generali di gestione e la disciplina applicabile alle prestazioni integrative.
Il quadro normativo di riferimento rimane quello delineato dalla circolare Inps n. 86 del 1° agosto 2024, che ha definito i principi fondamentali relativi al funzionamento del Fondo di solidarietà della filiera delle telecomunicazioni, specificando i criteri di erogazione dei trattamenti, i vincoli finanziari e le procedure di monitoraggio.
Il nuovo messaggio n. 3409/2025, in coerenza con quanto previsto da tale circolare, interviene per precisare alcuni aspetti operativi necessari a garantire una corretta gestione delle autorizzazioni e dei flussi contributivi, con particolare riferimento all’integrazione delle prestazioni già riconosciute in sede di trattamento principale.
Le prestazioni integrative interessate dal messaggio Inps n. 3409/2025 riguardano tre tipologie di intervento previste dalla normativa in materia di sostegno al reddito per il settore delle telecomunicazioni.
Il messaggio chiarisce che, per tutte le tipologie menzionate, la prestazione integrativa viene gestita in continuità con il trattamento principale. Ciò significa che, per i periodi autorizzati e per i beneficiari già indicati nel provvedimento relativo alla prestazione primaria, è possibile ottenere l’integrazione finanziata dal Fondo.
L’autorizzazione delle prestazioni integrative segue un percorso strutturato che coinvolge più livelli dell’organizzazione Inps e del Fondo di solidarietà. L’istruttoria iniziale è svolta dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, che verifica la completezza della documentazione, la coerenza delle informazioni trasmesse e il rispetto dei requisiti definiti dalla normativa vigente. L’esito dell’istruttoria viene quindi trasmesso al Comitato amministratore del Fondo, organo competente a deliberare l’accoglimento dell’istanza.
Solo a seguito della delibera favorevole, la prestazione integrativa viene formalmente autorizzata. Il messaggio specifica che la relativa autorizzazione è resa disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, all’interno della sezione “Dati complementari” > “Cruscotto CIG e Fondi”, garantendo così trasparenza e immediata consultabilità da parte dei datori di lavoro e degli intermediari abilitati.
La disponibilità online dell’autorizzazione rappresenta un elemento fondamentale per la corretta gestione del successivo conguaglio, in quanto consente alle aziende di conoscere sia il periodo autorizzato sia il relativo montante conguagliabile. Tale dato è indispensabile per verificare la capienza dell’autorizzazione e per assicurare una corretta esposizione dei flussi Uniemens collegati alla prestazione.
Uno degli aspetti più rilevanti chiariti dal messaggio Inps n. 3409/2025 riguarda il sistema di numerazione delle autorizzazioni delle prestazioni integrative. L’Istituto precisa che ogni provvedimento di autorizzazione segue la numerazione della prestazione principale corrispondente, salvo per un’unica differenza strutturale: la quinta cifra del numero di autorizzazione viene modificata, sostituendo quella prevista per la prestazione principale con la cifra “6” destinata a identificare la prestazione integrativa.
Di conseguenza, un'unica sequenza numerica consente di ricondurre immediatamente la prestazione integrativa alla relativa prestazione principale. Questo allineamento facilita il riscontro amministrativo e riduce il rischio di errori nelle fasi di compilazione dei flussi Uniemens, in quanto il ticket rimane unico e abbinato a entrambe le autorizzazioni.
La corretta indicazione del numero di autorizzazione assume importanza determinante soprattutto nelle procedure di conguaglio. Infatti, il messaggio chiarisce che le precedenti indicazioni relative alla valorizzazione dell’elemento <NumAutorizzazione> devono intendersi superate: i datori di lavoro e gli intermediari devono ora indicare espressamente il numero di autorizzazione della prestazione integrativa, ossia il numero modificato con la cifra “6”, come specificato nelle nuove istruzioni operative.
L’utilizzo dei flussi Uniemens costituisce un elemento centrale nella gestione delle prestazioni integrative collegate alla Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e all’Assegno di integrazione salariale (AIS) erogati dal Fondo di solidarietà per la filiera delle telecomunicazioni.
Il messaggio Inps n. 3409 del 12 novembre 2025 precisa che, una volta autorizzata la prestazione integrativa, i flussi Uniemens già trasmessi per la prestazione principale vengono automaticamente riutilizzati dal sistema per calcolare la misura integrativa, senza richiedere ulteriori trasmissioni da parte del datore di lavoro o dell’intermediario abilitato. Ciò rende la procedura più efficiente e riduce gli adempimenti amministrativi, ma è essenziale che i flussi siano corretti dal punto di vista formale e sostanziale.
Rielaborazione dei flussi già trasmessi
I flussi Uniemens relativi alla prestazione principale rappresentano la base di calcolo per la prestazione integrativa. Il sistema informatico dell’Inps effettua una nuova elaborazione dei flussi, ricostruendo automaticamente le ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e applicando l’algoritmo previsto per la determinazione della misura integrativa.
Perché la prestazione integrativa possa essere regolarmente calcolata, i flussi devono trovarsi nello stato “accreditato”. Questo stato indica che i dati sono stati acquisiti, validati e riconosciuti coerenti con la prestazione principale. In presenza di flussi non accreditati, il sistema non consente l’elaborazione della prestazione integrativa, con conseguente impossibilità di procedere al conguaglio.
Tale meccanismo ribadisce l’importanza della correttezza della prima comunicazione Uniemens: errori, omissioni o flussi respinti impediscono il calcolo automatico e richiedono interventi correttivi che possono rallentare i tempi di riconoscimento della prestazione.
Controlli di coerenza e impatti sul montante conguagliabile
Il messaggio Inps specifica che i flussi Uniemens sono sottoposti nuovamente ai controlli già previsti per la prestazione principale. I controlli riguardano tre elementi fondamentali:
Il mancato superamento di uno di questi controlli produce effetti rilevanti.
In primo luogo, viene impedito il calcolo della prestazione integrativa relativa ai flussi non coerenti.
Inoltre, il sistema procede anche al ricalcolo del montante conguagliabile della prestazione principale, poiché i dati dichiarati non possono più essere considerati validi per nessuna delle due prestazioni. In tali casi, l'accredito sulla posizione assicurativa del lavoratore viene eliminato, e l’azienda deve intervenire per correggere i dati.
Questi effetti sottolineano l’importanza delle verifiche preventive da parte del datore di lavoro e dell’intermediario, in modo da garantire che i flussi finali siano completi e privi di incongruenze che potrebbero compromettere non solo la prestazione integrativa, ma anche quella principale.
L’elaborazione della prestazione integrativa avviene mediante l’applicazione dell’algoritmo descritto nell’Allegato 1 al messaggio Inps n. 2230/2025. Tale algoritmo definisce, in modo standardizzato, la metodologia di calcolo della quota integrativa oraria che il Fondo deve erogare in aggiunta alla prestazione principale.
Il sistema considera una serie di variabili, tra cui:
L’automatizzazione del calcolo consente di evitare differenze interpretative e garantisce l’uniformità nell’elaborazione delle pratiche su tutto il territorio nazionale.
Un elemento determinante per la definizione della prestazione integrativa è la retribuzione mensile utile ai fini del Trattamento di fine rapporto. Tale retribuzione viene utilizzata come parametro di base per il calcolo della misura integrativa e deve essere ricavata direttamente dal flusso Uniemens relativo al mese interessato.
Il messaggio Inps ribadisce che il valore utilizzato dal sistema è quello indicato dal datore di lavoro nel flusso, rendendo essenziale la correttezza dell’esposizione dei dati retributivi. Una dichiarazione errata può condurre a un importo integrativo inesatto o alla necessità di ripresentare il flusso.
La prestazione integrativa viene erogata per l’intero periodo autorizzato nel provvedimento pubblico di concessione del trattamento. Il periodo non può eccedere quello previsto per la prestazione principale, poiché l’integrazione è collegata alle stesse ore di sospensione o riduzione.
Inoltre, i beneficiari della prestazione integrativa coincidono con quelli inseriti nell’autorizzazione della prestazione principale. Ciò significa che non è possibile integrare prestazioni riferite a lavoratori non presenti nel provvedimento originario, a conferma della totale sovrapposizione tra i due livelli di trattamento.
La richiesta di conguaglio deve essere effettuata seguendo le modalità previste dal paragrafo 8 del messaggio Inps n. 1185/2025, che disciplina la procedura per la prestazione principale. Il nuovo messaggio n. 3409/2025 specifica tuttavia un elemento di aggiornamento: le precedenti indicazioni riguardanti la valorizzazione dell’elemento <NumAutorizzazione> devono considerarsi superate.
Datori di lavoro e intermediari devono ora indicare il numero di autorizzazione della prestazione integrativa, ossia il numero modificato nella sua quinta cifra, che distingue la prestazione integrativa da quella principale. Questa modifica permette al sistema di associare correttamente il flusso di conguaglio alla prestazione aggiuntiva, evitando sovrapposizioni con le autorizzazioni relative alla prestazione principale.
Condizioni
Il conguaglio può essere effettuato esclusivamente laddove i flussi Uniemens abbiano superato tutti i controlli previsti. Questo principio garantisce che gli importi conguagliati siano effettivamente dovuti e coerenti con i dati elaborati dall’Inps.
Un’ulteriore condizione riguarda la capienza dell’importo autorizzato. La prestazione integrativa può essere conguagliata solo entro il limite massimo autorizzato dal provvedimento rilasciato dal Fondo. Nel caso in cui la somma dovuta superi il limite del montante autorizzato, il sistema non rende disponibile la compensazione, anche qualora i flussi siano stati considerati corretti.
Questa regola tutela la sostenibilità finanziaria del Fondo e garantisce un utilizzo controllato delle risorse disponibili.
Qualora l’importo della prestazione integrativa superi la capienza autorizzata, il sistema non permette il conguaglio e il datore di lavoro deve attivarsi con una richiesta formale alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali per chiedere la rivalutazione dell’importo autorizzato.
La Direzione centrale verifica il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla normativa del Fondo. Qualora sussistano le condizioni, procede a predisporre una rideterminazione dell’importo, che viene poi sottoposta al Comitato amministratore per la relativa delibera di rettifica.
Solo dopo l’approvazione della delibera, l’importo revisionato diventa disponibile per il conguaglio. Questo meccanismo garantisce un controllo rigoroso sulle risorse e permette di adeguare l’importo autorizzato alle necessità effettive del datore di lavoro, nel rispetto dei vincoli di bilancio.
Il messaggio Inps n. 3409 del 12 novembre 2025 chiarisce in modo puntuale anche gli aspetti relativi al contributo addizionale dovuto sulle prestazioni integrative collegate alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), alla Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e all’Assegno di integrazione salariale (AIS) erogati dal Fondo di solidarietà della filiera delle telecomunicazioni.
Tale contributo rappresenta un obbligo specifico in capo al datore di lavoro e si aggiunge agli adempimenti già previsti per la prestazione principale. L’Istituto evidenzia che l’applicazione del contributo addizionale non è facoltativa e che il relativo importo è determinato automaticamente dalla procedura informatica, in continuità con quanto previsto nella disciplina generale del Fondo.
Calcolo
Il calcolo del contributo addizionale avviene in maniera totalmente automatica. Una volta elaborata la prestazione integrativa, il sistema Inps determina l’importo del contributo dovuto dal datore di lavoro applicando le aliquote previste dalla normativa di riferimento. Il calcolo tiene conto della misura della prestazione integrativa conguagliabile e del totale dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività che hanno generato il diritto alla prestazione.
L’automatizzazione del calcolo elimina il rischio di errori manuali e consente alle aziende di conoscere tempestivamente il costo complessivo dell’intervento integrativo. Dopo l’elaborazione, l’importo dovuto risulta disponibile all’interno del “Cruscotto CIG e Fondi”, strumento informatico dedicato alla consultazione delle autorizzazioni e degli importi relativi ai trattamenti di integrazione salariale. Il datore di lavoro, accedendo al Cassetto previdenziale, può quindi verificare sia la prestazione integrativa autorizzata sia il contributo addizionale richiesto, ottenendo una visione chiara e completa degli obblighi economici connessi alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Obbligo contributivo
Il messaggio Inps evidenzia un punto essenziale per la corretta gestione dei rapporti contributivi: il contributo addizionale è dovuto a prescindere dall’eventuale versamento del contributo già previsto per la prestazione principale. Ciò significa che il datore di lavoro che ha anticipato il trattamento di integrazione salariale principale ed è tenuto a versare il contributo addizionale specifico per tale prestazione, deve versare un ulteriore contributo addizionale anche per la prestazione integrativa erogata dal Fondo.
Questa disposizione conferma l’autonomia dei due livelli di trattamento:
Ogni prestazione genera un obbligo contributivo proprio e distinto. Pertanto, il riconoscimento della prestazione integrativa comporta, automaticamente, la necessità di versare il relativo contributo addizionale, che non può essere compensato o annullato da contributi già versati per la prestazione principale.
L’obbligo contributivo si applica a tutte le autorizzazioni relative al pagamento delle prestazioni integrative, senza eccezioni. Anche nel caso in cui il conguaglio della prestazione integrativa risulti impossibile per superamento della capienza autorizzata o per mancato superamento dei controlli di coerenza dei flussi Uniemens, la contribuzione addizionale viene comunque calcolata e resa disponibile nel Cruscotto. Questo perché il contributo è legato alla prestazione autorizzata e non alla disponibilità di conguaglio.
L’indicazione dell’Inps contribuisce a rafforzare la chiarezza interpretativa sulla natura del contributo, evitando dubbi applicativi che potrebbero sorgere nelle situazioni in cui un’azienda si trovi a dover gestire sia la prestazione principale sia quella integrativa per gli stessi lavoratori e per gli stessi periodi di sospensione.
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