Forfetario e controllo Srl: vale l’ATECO

Pubblicato il 14 maggio 2019

L’Agenzia delle entrate fornisce lumi su una delle cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario.

Nello specifico, esclusivamente sulla causa ostativa di cui alla seconda parte dell’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (come modificata dalla legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145), per la quale non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Ma, spiega l’Agenzia, se le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società indirettamente controllata dovessero ricondursi a due sezioni ATECO differenti, non risulterebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014; circostanza che non comporterebbe la decadenza dell’istante dal regime forfetario nel periodo di imposta 2020.

Con la risposta n. 137/2019, l’Agenzia ricorda quanto dettato dalla circolare n. 9/E del 2019.

Condizioni. Affinché operi tale causa ostativa, è necessaria la compresenza:

1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;

2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Decorrenza della causa ostativa. Ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.

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