Forfetario. Lo stesso datore è causa ostativa

Pubblicato il 22 aprile 2020

Niente regime forfetario per chi esercita l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Se, a seguito di scissione parziale, la società scissa ha modificato la denominazione ma il datore di lavoro non può ritenersi cambiato la causa ostativa sussiste.

Questo ostacolo all’accesso al regime agevolato - stabilito dalla lettera d-bis) del comma 57, articolo 1, della legge n. 190/2014, come modificata dalla legge di Bilancio per il 2019 - risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza (circolare n. 9/E del 10 aprile 2019).

Dunque, l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 108 del 15 aprile 2020, chiarisce che il contribuente:

  1. non può fruire del regime cd. forfetario, se il fatturato risulta conseguito nei confronti del medesimo datore di lavoro con il quale erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta;
  2. la causa cesserà di essere ostativa all’applicazione del regime forfetario decorsi i due periodi d'imposta di sorveglianza previsti dalla lettera d-bis) del comma 57, articolo 1, della legge n. 190/2014, se viene svolta un'effettiva attività di lavoro autonomo su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.  
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