Formazione professionale continua Cndcec Esenzioni applicabili anche per 2014 e 2015

Pubblicato il 11 ottobre 2017

Al fine di valutare le inadempienze in materia di formazione professionale continua, gli Ordini dei commercialisti e degli esperti contabili possono applicare l’articolo 6 -  esenzioni - del regolamento sulla formazione professionale continua anche agli anni  2014-2015.

La precisazione giunge dalla nota informativa n. 48 del 10 ottobre 2017 del Cndcec la quale rammenta che il regolamento in questione è entrato in vigore il primo gennaio 2016 ossia nel corso del triennio formativo 2014-2016. Però, per uniformare nel territorio nazionale la valutazione delle inadempienze relative all’obbligo formativo si è ritenuto utile estendere l’efficacia di alcune disposizioni al periodo precedente.

In particolare, l’articolo 6 sulle esenzioni e l’articolo 15 contenente la tabella per il riconoscimento delle attività formative particolari possono essere applicati anche agli anni 2014 e 2015, se più favorevoli all’iscritto.

Esenzioni 

Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento sulla formazione professionale continua, l’iscritto può essere esentato dalla formazione nei casi di:

Attività particolari

Con riferimento all’articolo 15, la nota informativa n. 48 stabilisce che, qualora la tabella includa attività non previste nel previgente regolamento, oppure preveda dei limiti massimi di crediti acquisibili nell’anno aumentati rispetto al regolamento precedente, essi sono applicabili anche per gli anni 2014 e 2015.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy