Il messaggio Inps n. 3724 del 9 dicembre 2025 interviene per definire in modo puntuale le modalità di accesso ai programmi formativi finanziati dal Fondo bilaterale di solidarietà del settore dei servizi ambientali, fornendo le istruzioni necessarie per una corretta gestione delle richieste e per la successiva fase di conguaglio contributivo.
Il documento si colloca in un più ampio quadro normativo volto a rafforzare gli strumenti di sostegno al reddito e di riqualificazione professionale nelle realtà produttive caratterizzate da forte dinamismo organizzativo e da esigenze di aggiornamento continuo del personale.
Il contesto regolatorio di riferimento affonda le proprie radici nel decreto interministeriale del 9 agosto 2019, n. 103594, con il quale è stato istituito il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.
L’articolo 6 del decreto, in particolare, elenca le prestazioni erogabili dal Fondo, comprendendo - alla lettera d), comma 1 - il finanziamento di programmi formativi destinati ai lavoratori del settore, inclusi quelli eventualmente in situazione di esubero.
Tale previsione mira a favorire percorsi di riconversione o riqualificazione professionale, anche attraverso il concorso di fondi nazionali, regionali o europei; successivamente, il decreto interministeriale del 29 settembre 2023 è intervenuto a modificare e integrare il quadro originario, rafforzando il ruolo del Fondo nel finanziare attività formative che supportino la continuità occupazionale e l’adattamento professionale dei lavoratori.
L’adozione di un regolamento specifico dedicato ai programmi formativi - approvato dal Comitato amministratore con delibera n. 33 del 21 luglio 2025 - rappresenta un ulteriore passaggio evolutivo nell’assetto operativo del Fondo in quanto definisce in modo organico le modalità di accesso agli interventi formativi e stabilisce i criteri utili per la valutazione, il finanziamento e la gestione delle richieste provenienti dalle imprese del settore.
Con il messaggio n. 3724 del 9 dicembre 2025, l’Inps scioglie inoltre la riserva contenuta nella circolare n. 85 del 26 luglio 2024 e fornisce indicazioni definitive sulle procedure applicative, rendendo di fatto pienamente operativo l’impianto regolatorio aggiornato.
Lo scopo del Fondo bilaterale di solidarietà per il settore dei servizi ambientali consiste nel garantire un sistema integrato di tutele a favore dei lavoratori, intervenendo non solo in situazioni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ma anche attraverso strumenti che favoriscano l’aggiornamento professionale.
Le attività formative, in particolare, acquisiscono un valore strategico per accompagnare i processi di transizione ecologica, innovazione digitale e riorganizzazione dei servizi che caratterizzano il comparto.
L’obiettivo non è, peraltro, soltanto sostenere il reddito dei lavoratori ma potenziarne le competenze, migliorare la loro occupabilità e assicurare alle imprese risorse umane adeguatamente formate per affrontare nuove esigenze operative, tecnologiche e normative.
Il messaggio Inps ribadisce dunque la funzione del Fondo quale presidio di stabilità e sviluppo: finanziare programmi formativi significa mettere a disposizione strumenti che contrastano il rischio di obsolescenza professionale e facilitano il ricollocamento interno del personale, elemento particolarmente rilevante per le aziende dei servizi ambientali, chiamate a gestire processi di innovazione continui legati all’introduzione di tecnologie avanzate, alla digitalizzazione dei sistemi di gestione dei rifiuti, all’adeguamento agli standard ambientali europei e alla necessità di sviluppare nuove competenze tecniche.
Il messaggio Inps n. 3724 del 9 dicembre 2025 introduce un quadro operativo aggiornato relativo alle modalità di accesso ai programmi formativi finanziati dal Fondo bilaterale di solidarietà per il settore dei servizi ambientali, aggiornamento che deriva dall’approvazione da parte del Comitato amministratore del Fondo del nuovo regolamento dedicato ai programmi formativi, approvato con delibera n. 33 del 21 luglio 2025.
L’approvazione del regolamento risponde a un’esigenza precisa: rendere operativa una misura strategica per il settore.
Le norme originarie individuavano già la possibilità di finanziare programmi formativi, ma la loro applicazione richiedeva un quadro tecnico-organizzativo dettagliato, ora fornito dal nuovo regolamento. Tale documento specifica dunque:
Il regolamento consente quindi al Fondo di svolgere in modo efficace la propria funzione istituzionale di supporto alla stabilità occupazionale e alla crescita professionale dei lavoratori del settore.
Ambito di applicazione e obiettivi della misura
L’ambito di applicazione riguarda tutti i datori di lavoro rientranti nel settore dei servizi ambientali che contribuiscono al Fondo bilaterale. La misura è volta a finanziare programmi formativi finalizzati a:
In questo modo la formazione non assume un ruolo accessorio, ma rappresenta uno strumento di politica attiva in grado di migliorare la competitività delle imprese e la qualità dei servizi ambientali offerti ai cittadini.
Il messaggio Inps chiarisce che il regolamento consente il finanziamento di diverse tipologie di interventi formativi, purché coerenti con gli obiettivi previsti dalla normativa.
Le prestazioni ammissibili, come definite dall’articolo 6 del D.I. 103594/2019, riguardano attività finalizzate alla crescita professionale dei lavoratori, comprese quelle destinate al personale in condizione di potenziale esubero: vediamo quali.
Riconversione professionale
La riconversione professionale è rivolta ai lavoratori che necessitano di acquisire competenze differenti da quelle precedentemente utilizzate, in relazione a cambiamenti organizzativi, innovazioni tecnologiche o nuove esigenze operative dell’impresa. Gli interventi possono riguardare:
Tali percorsi sono particolarmente rilevanti in un settore caratterizzato da forte evoluzione tecnologica, come quello della gestione dei rifiuti, della raccolta differenziata avanzata e dei servizi connessi alla sostenibilità ambientale.
Riqualificazione del personale
La riqualificazione riguarda il miglioramento delle competenze già possedute dai lavoratori o l’acquisizione di nuove competenze che consentono una ricollocazione interna o un ampliamento delle mansioni.
Una particolare attenzione è peraltro riservata al personale in esubero: il regolamento prevede infatti che la formazione possa costituire uno strumento fondamentale per evitare l’interruzione del rapporto di lavoro, accompagnando il lavoratore verso nuovi ruoli o attività richieste dall’organizzazione.
Questo approccio rientra nella logica delle politiche attive del lavoro, orientate a prevenire le crisi occupazionali attraverso investimenti nella professionalità del personale.
Un elemento centrale del regolamento riguarda la possibilità di cofinanziamento dei programmi formativi tramite fondi esterni, tra cui:
Il cofinanziamento consente di ampliare le risorse disponibili per le imprese e di rafforzare l’efficacia degli interventi formativi, riducendo al contempo il carico economico diretto a carico del Fondo. Il messaggio Inps specifica che, ai fini della determinazione del finanziamento riconoscibile, eventuali risorse derivanti da altri fondi devono essere sottratte dall’importo calcolato sulla base della retribuzione oraria lorda del lavoratore e delle ore di formazione svolte. Ciò garantisce una corretta integrazione tra i diversi strumenti finanziari e impedisce sovrapposizioni o duplicazioni di contributi.
Il messaggio stabilisce che la domanda di finanziamento può essere presentata esclusivamente tramite modalità telematica e solo da soggetti abilitati.
La procedura di trasmissione telematica rappresenta un passaggio obbligato per la presentazione della domanda. Il messaggio descrive in modo dettagliato il percorso da seguire all’interno del portale istituzionale dell’Inps.
Accesso tramite identità digitale
Per avviare l’istanza è necessario autenticarsi utilizzando una delle seguenti identità digitali riconosciute.
L’utilizzo di sistemi di autenticazione certificati garantisce la sicurezza dell’accesso e permette di associare correttamente la domanda alla posizione contributiva dell’azienda richiedente.
Una volta effettuato l’accesso, il datore di lavoro o il consulente devono:
Nell’area dedicata ai Fondi di solidarietà compare il menu per l’invio delle domande. Qui è necessario scegliere l’intervento “002 Formazione”, specifico per i programmi formativi, e selezionare il Fondo di riferimento, cioè “Fondo Servizi Ambientali”. Il sistema richiede inoltre l’inserimento della matricola aziendale e del periodo richiesto, elementi fondamentali per l’aggancio della domanda alla posizione contributiva.
Le domande possono essere trasmesse a partire dal giorno successivo alla conclusione dell’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento: questo significa che l’attività formativa deve essere integralmente svolta e contabilizzata prima della presentazione della domanda.
Il termine perentorio è fissato in sei mesi dalla data di conclusione dell’attività formativa oppure dalla data dell’accordo sindacale, se successivo alla conclusione del percorso formativo.
Dati anagrafici
La domanda deve contenere:
Informazioni sul programma formativo
Il datore di lavoro deve indicare con precisione:
Documenti da allegare
Due allegati risultano indispensabili:
Il calcolo del finanziamento si basa esclusivamente sulle ore di formazione effettivamente svolte dai lavoratori, sulla loro retribuzione oraria lorda e sul rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla normativa istitutiva del Fondo.
L’Inps chiarisce inoltre che l’importo riconoscibile deve tenere conto sia dell’eventuale cofinanziamento esterno sia del cosiddetto “tetto aziendale”, ossia il limite massimo correlato alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro richiedente.
Determinazione della retribuzione oraria finanziabile
Il primo elemento necessario per calcolare il finanziamento è la retribuzione oraria lorda di ciascun lavoratore coinvolto nel programma formativo. Il messaggio specifica che, ai fini del calcolo, la retribuzione oraria deve essere determinata utilizzando come riferimento l’imponibile previdenziale mensile del lavoratore. Ciò significa che il dato rilevante non è la retribuzione contrattuale teorica, ma l’importo effettivamente assoggettato a contribuzione previdenziale nel mese di riferimento.
La formula, coerente con la prassi Inps, prevede la suddivisione dell’imponibile previdenziale per il numero di ore lavorabili del mese, ottenendo così un valore orario lordo utilizzabile per calcolare l’importo finanziabile. Questo valore, moltiplicato per il numero di ore di formazione svolte, consente di definire l’importo della prestazione spettante per ciascun lavoratore.
NOTA BENE: l’importo da finanziare deve corrispondere esclusivamente alle ore di formazione effettivamente erogate; non sono quindi ammessi importi forfettari o stime, ma solo valori oggettivi basati sulla formazione realmente svolta.
Riduzione dell’importo in presenza di cofinanziamento esterno
L’Inps precisa inoltre che l’importo determinato secondo la retribuzione oraria deve essere ridotto nell’eventualità in cui l’azienda benefici di ulteriori finanziamenti derivanti da:
La riduzione avviene sottraendo dall’importo calcolato la quota già coperta dai fondi esterni. Tale previsione evita duplicazioni di finanziamento e garantisce la corretta integrazione tra le varie forme di sostegno pubblico. È obbligo del datore di lavoro dichiarare nella domanda l’eventuale utilizzo di tali risorse aggiuntive, indicando importi e periodi interessati.
Il principio generale è quindi quello della complementarità dei finanziamenti, che consente di massimizzare le risorse disponibili ma mantenendo l’equilibrio finanziario del Fondo.
Limiti del finanziamento: il “tetto aziendale”
Oltre al calcolo della retribuzione oraria e alle eventuali riduzioni, il messaggio ribadisce un altro vincolo fondamentale: il finanziamento è riconoscibile solo nel limite massimo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro richiedente.
Tale limite, definito comunemente come “tetto aziendale”, rappresenta dunque un criterio essenziale per garantire la sostenibilità complessiva del Fondo bilaterale.
Il tetto aziendale corrisponde all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro al Fondo. In altre parole, il finanziamento non può superare ciò che l’azienda ha versato (o deve versare) al Fondo in qualità di contribuente: questo principio è coerente con la natura mutualistica dello strumento: il contributo versato dall’impresa costituisce il parametro del beneficio massimo ottenibile.
Inclusione della contribuzione addizionale e straordinaria
Il messaggio chiarisce come, ai fini del calcolo del tetto aziendale, debba essere considerata anche la contribuzione addizionale e straordinaria. Tali componenti infatti, previste dalla disciplina del Fondo, concorrono al finanziamento complessivo delle prestazioni e sono pertanto ricomprese nella determinazione dell’importo massimo riconoscibile.
L’inclusione di queste voci amplia la capacità finanziaria potenziale delle imprese che hanno contributi più consistenti, garantendo una proporzionalità tra contributi versati e benefici ottenibili.
Riferimento al trimestre precedente alla domanda
Un elemento di particolare rilievo chiarito dall’Inps riguarda la modalità temporale di calcolo: il tetto aziendale deve essere determinato sulla base della contribuzione dovuta fino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda. Questo criterio temporale assicura:
Dopo la presentazione della domanda, l’iter prevede una serie di passaggi tecnici volti a garantire la tracciabilità dell’istanza, la verifica amministrativa da parte dell’Inps e l’autorizzazione al conguaglio dei contributi.
Vediamo quali sono.
Codice Ticket per la gestione delle istanze
La prima fase della gestione telematica dell’istanza riguarda l’associazione di un codice Ticket, obbligatorio per tutte le richieste di finanziamento dei programmi formativi. Secondo quanto indicato dall’Inps, il sistema genera un codice alfanumerico di sedici caratteri, che identifica univocamente l’istanza presentata.
Questo Ticket può essere:
La finalità del Ticket è esclusivamente procedurale: esso consente all’Inps di tracciare e gestire le istanze in modo unificato, mantenendo una corrispondenza precisa tra domanda presentata, attività istruttoria e successive autorizzazioni.
Attenzione: il codice Ticket non deve essere utilizzato nel flusso Uniemens. Si tratta infatti di un identificativo progettato per la gestione interna delle domande e non per la rendicontazione contributiva. La mancata distinzione tra Ticket e codici Uniemens potrebbe generare errori nei flussi e nelle registrazioni contabili. Pertanto, i datori di lavoro devono limitare l’utilizzo del Ticket esclusivamente alle fasi di presentazione e monitoraggio dell’istanza.
Autorizzazione Inps e conguaglio
Una volta ricevuta la domanda e verificata la completezza della documentazione, l’Inps procede alla fase di valutazione.
Il finanziamento dei programmi formativi è subordinato infatti alla delibera del Comitato amministratore del Fondo bilaterale di solidarietà, organo che valuta la conformità dell’istanza rispetto:
Solo dopo la delibera positiva è possibile procedere alla fase operativa successiva.
Dopo la delibera del Comitato amministratore, la gestione dell’istanza passa alla struttura territoriale Inps competente, che è incaricata di:
Una volta acquisita l’autorizzazione, il datore di lavoro deve procedere alla compilazione del flusso Uniemens, valorizzando specifici elementi previsti dall’Inps. Il messaggio fornisce indicazioni chiare, necessarie per evitare errori che potrebbero compromettere l’accoglimento del conguaglio.
Gli elementi principali da compilare sono tre:
1. <NumAutorizzazione>
In questo campo deve essere indicato il numero di autorizzazione rilasciato dalla struttura territoriale.
Il codice:
È fondamentale che il valore riportato coincida esattamente con quello comunicato dall’Inps, poiché eventuali errori impedirebbero l’aggancio del conguaglio al fascicolo elettronico.
2. <CongFSolCausaleACredito>
In questo campo deve essere inserita la causale “L110”, già in uso presso l’Inps e avente il significato di: “Recupero formazione Fondi di solidarietà”
La causale L110 è specificamente dedicata al recupero degli importi relativi ai programmi formativi finanziati dai Fondi bilaterali. L’utilizzo corretto di tale codice:
3. <CongFSolImportoACredito>
In questo campo deve essere indicato l’importo complessivo posto a conguaglio, determinato sulla base delle ore di formazione effettivamente svolte e della retribuzione oraria finanziabile. L’importo deve essere:
Un valore errato o non corrispondente a quanto autorizzato potrebbe infatti comportare scarti nel flusso Uniemens o richieste di rettifica da parte dell’Istituto.
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Tipologia di programma formativo |
Descrizione |
Finalità |
Note operative |
|---|---|---|---|
|
Riconversione professionale |
Percorsi formativi rivolti ai lavoratori che devono acquisire competenze diverse rispetto a quelle attualmente utilizzate, per adeguarsi a nuove mansioni o trasformazioni organizzative. |
- Favorire l’adattamento a nuovi ruoli |
Formazione finanziabile solo sulle ore effettivamente svolte. Possibile cofinanziamento da fondi nazionali, regionali o UE. |
|
Riqualificazione del personale |
Attività finalizzate a migliorare o aggiornare competenze già possedute dai lavoratori, per consentire una ricollocazione interna o un ampliamento delle mansioni. |
- Miglioramento delle competenze |
Ammessa anche per personale non in esubero. Necessario accordo sindacale. |
|
Riqualificazione del personale in esubero |
Formazione destinata ai lavoratori considerati in eccedenza rispetto al fabbisogno aziendale, al fine di consentirne la ricollocazione. |
- Riduzione dell’impatto sociale dell’esubero |
Richiesta particolarmente rilevante nei processi di riorganizzazione aziendale. Supporto alla politica attiva del lavoro. |
|
Programmi cofinanziati con fondi esterni |
Interventi formativi sostenuti con risorse congiunte provenienti da fondi nazionali, regionali, territoriali o dell’UE. |
- Ampliare la disponibilità finanziaria |
L’importo finanziabile dal Fondo è ridotto delle somme già ottenute da altri finanziamenti. Necessaria dichiarazione del datore di lavoro. |
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