Il 4 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 551770/2025, un atto di natura interpretativa e integrativa che modifica il precedente provvedimento n. 460166 del 30 dicembre 2024, relativo al regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese.
L’obiettivo principale dell’intervento è chiarire la decorrenza del termine utile per l’attribuzione del numero individuale di identificazione con suffisso “EX”, elemento indispensabile per consentire ai contribuenti interessati di operare in regime di esenzione IVA negli altri Stati membri dell’Unione europea.
Il regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA è un meccanismo introdotto a livello europeo per semplificare gli adempimenti delle piccole imprese che operano in più Stati membri. Esso consente, al ricorrere di specifiche condizioni, di non applicare l’IVA in Paesi diversi da quello di stabilimento, riducendo oneri amministrativi e complessità operative.
Condizioni principali per accedere al regime
Il funzionamento operativo di questo regime di favore è stato definito dall’Agenzia delle Entrate attraverso due distinti provvedimenti, emanati a un anno di distanza, ciascuno con un ruolo specifico.
Il Provvedimento n. 460166 del 30 dicembre 2024
Questo primo provvedimento ha rappresentato l’attuazione nazionale del Dlgs n. 180/2024, che recepisce la Direttiva UE 2020/285. Esso ha individuato in modo puntuale:
Il Provvedimento n. 551770 del 4 dicembre 2025
Il provvedimento emanato nel 2025 interviene sul testo del 2024 con una finalità precisa:
Il nuovo testo stabilisce che il termine di 35 giorni lavorativi decorre:
Quindi non più dal momento di trasmissione della comunicazione agli Stati di esenzione.
Si tratta di una modifica tecnica, ma di forte impatto operativo perché:
La comunicazione preventiva rappresenta l’adempimento fondamentale che consente al contribuente stabilito in Italia di accedere al regime speciale di franchigia in uno o più Stati membri dell’Unione europea. Solo attraverso tale atto formale è possibile ottenere dall’Agenzia delle Entrate il numero identificativo individuale con suffisso “EX”, necessario per effettuare operazioni in esenzione IVA oltre i confini nazionali.
Finalità della comunicazione
La comunicazione preventiva ha lo scopo di:
È proprio dalla data di ricezione di questa comunicazione – come chiarito dal Provvedimento n. 551770/2025 – che decorrono i 35 giorni lavorativi entro cui l’Agenzia deve procedere con l’assegnazione del codice EX.
Modalità di trasmissione
La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.
A partire da una data che sarà resa disponibile mediante apposito avviso sul sito istituzionale, tale adempimento potrà essere effettuato anche da un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, DPR 322/1998, dotato di delega per la consultazione del Cassetto fiscale del contribuente.
Questa possibilità amplia gli strumenti a disposizione degli operatori e consente di agevolare ulteriormente la presentazione dell’istanza.
Contenuto obbligatorio della comunicazione
La comunicazione preventiva deve contenere un insieme strutturato di informazioni, necessarie all’Agenzia per verificare la sussistenza dei presupposti per l’ammissione al regime.
In particolare, vanno indicati:
Quando gli Stati di esenzione prevedono soglie di franchigia differenziate per settore, il contribuente deve indicare i volumi d’affari distintamente per ciascun settore di attività esercitato.
La trasmissione telematica della comunicazione preventiva costituisce il momento determinante ai fini dell’avvio del procedimento di attribuzione del codice EX.
Secondo quanto chiarito dal provvedimento n. 551770/2025, è la data di ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia a far scattare formalmente i 35 giorni lavorativi entro i quali l’amministrazione deve rilasciare il numero identificativo.
NOTA BENE: Entro i 35 giorni, l’Agenzia attribuisce il numero di identificazione individuale EX, grazie al quale l’operatore potrà applicare il regime di franchigia negli Stati di esenzione indicati nella comunicazione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".