Regime di franchigia Iva: regole per la comunicazione
Pubblicato il 31 dicembre 2024
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Definite le specifiche informazioni che le piccole imprese, desiderose di beneficiare del regime di esenzione IVA in uno Stato membro, devono inviare allo stesso, nonché le procedure e i tempi per la presentazione di una dichiarazione preventiva che includa queste informazioni.
È importante notare che questo obbligo deriva dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, che ha riformato la direttiva 2006/112/Ce in merito al regime speciale IVA per le piccole imprese, e che è stata incorporata nel diritto nazionale con il decreto legislativo n. 180/2024.
Regime Iva per piccole imprese
In dettaglio, la normativa menzionata introduce il “regime transfrontaliero di esenzione IVA”. Secondo le nuove norme, a partire dal 1° gennaio 2025, per ridurre gli effetti distorsivi sulla concorrenza nei commerci tra i paesi membri, gli Stati che hanno inserito un regime di esenzione IVA per le imprese di minori dimensioni, come l'Italia, sono tenuti a estendere tale esenzione anche alle operazioni di vendita di beni e servizi realizzate nel loro territorio da imprese con sede legale in un altro Stato membro.
Per beneficiare del regime di esenzione in uno Stato, le entità residenti devono inviare una comunicazione anticipata all’Agenzia delle Entrate.
I dettagli su tale informazione sono stati resi con provvedimento prot. 460166 del 30 dicembre 2024 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Questo al fine di acquisire il numero di identificazione EX, che è formato dal numero di partita IVA dell'entità residente seguito dalla terminazione “EX”.
Regime Iva Pmi. Comunicazione preventiva
La comunicazione, che deve essere trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, è composta dalle seguenti informazioni:
- codice fiscale,
- denominazione o cognome e nome,
- natura giuridica,
- domicilio fiscale,
- attività prevalente,
- attività secondarie,
- eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa,
- dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva Sme-Ss in altro Stato di stabilimento,
- Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia,
- eventuali altri identificativi Iva già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione,
- volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari vanni indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
ATTENZIONE: A partire dalla data che verrà resa nota tramite un avviso sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, l'invio della comunicazione preventiva può essere eseguito da un intermediario autorizzato; costui deve essere delegato a consultare il Cassetto fiscale del soggetto che richiede il servizio.
Soggetti a cui è precluso l’invio della comunicazione
L'invio della comunicazione preventiva è vietato ai soggetti stabiliti che presentano le seguenti condizioni:
- il cui fatturato nell'Unione Europea, nell'anno precedente alla comunicazione, abbia superato i 100mila euro;
- il cui fatturato nell'Unione Europea, nel corso dell'anno in atto fino alla data di invio della comunicazione, abbia superato i 100mila euro;
- il cui fatturato nello Stato di esenzione menzionato nella comunicazione, nell'anno precedente o nel periodo corrente fino alla data di invio della comunicazione e, se applicabile, nel secondo anno precedente, ecceda il limite stabilito dalla direttiva Sme-Ss per ciascun Stato.
Trasmissione della comunicazione: modalità
La trasmissione della comunicazione preventiva è consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La comunicazione preventiva viene preparata e inviata attraverso un'applicazione web accessibile nell'area protetta del sito dell'Agenzia delle Entrate.
Durante la redazione della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate conduce verifiche formali per assicurarsi che le informazioni fornite siano corrette e pertinenti. Dopo l'invio, l'Agenzia esamina ulteriormente le informazioni fornite nella comunicazione.
Una volta che i controlli sono stati superati, l'Agenzia delle Entrate inoltra la comunicazione preventiva o l'aggiornamento di essa agli Stati di esenzione specificati. I termini definiti dall'articolo 70-noviesdecies del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, iniziano a decorrere dalla data di trasmissione.
Se almeno uno Stato di esenzione conferma positivamente o non risponde entro i termini stabiliti, l'Agenzia delle Entrate assegna al soggetto stabilito il numero di identificazione EX.
L'interfaccia web permette anche di visualizzare le comunicazioni preventive inviate, di apportare correzioni e di consultare le ricevute degli esiti delle comunicazioni, inclusi i riscontri degli Stati di esenzione. Inoltre, permette di verificare la posizione del soggetto stabilito nei confronti degli Stati di esenzione.
Qualsiasi modifica nelle modalità di trasmissione sarà pubblicata nella sezione apposita del sito web dell'Agenzia delle entrate e comunicata adeguatamente.
Modifica di una comunicazione preventiva inviata
Se vengono identificati errori dopo l'invio della comunicazione preventiva, è possibile apportare modifiche entro cinque giorni lavorativi dalla data di invio.
Una volta trascorso questo periodo, non sarà più possibile effettuare modifiche fino a quando non si riceverà una risposta dagli Stati di esenzione riguardo alla comunicazione già trasmessa.
Revisione della comunicazione preventiva
Gli enti abilitati a usufruire del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione devono aggiornare la comunicazione preventiva nei casi seguenti:
a) qualora si verifichino cambiamenti nelle informazioni riportate nella stessa;
b) qualora il soggetto passivo intenda:
- annunciare la scelta di aderire al regime di franchigia in Stati membri diversi da quelli precedentemente specificati nelle comunicazioni preventive;
- notificare la decisione di terminare l’applicazione del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione.
Esclusione dal regime di franchigia
Si noti che in caso di verificarsi delle circostanze previste dall'articolo 70-duovicies del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, l'ente interessato sarà rimosso dal regime di franchigia nello Stato di esenzione e il suo numero di identificazione EX sarà automaticamente revocato.
Detto articolo 70-duovicies dispone che:
- un soggetto passivo termina l'applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione: a) se ha notificato la sua decisione di non usufruire più del regime di franchigia in quello Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia delle entrate ha ricevuto tale comunicazione, o, se la comunicazione viene inviata nell'ultimo mese del trimestre civile, dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo; b) se viene superato il limite di fatturato annuo stabilito da quello Stato per la franchigia, o se lo Stato informa che non sussistono più le condizioni per l'applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione indicata da tale Stato;
- se, nel corso dell'anno civile, il volume d'affari nell'Unione Europea supera i 100.000 euro, il soggetto passivo interrompe l'applicazione del regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.
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