Fringe benefit e bonus carburante, ecco le regole per il conguaglio dei contributi

Pubblicato il 07 novembre 2023

Come fare il conguaglio dei contributi Inps per i casi in cui il valore dei fringe benefit e del bonus carburante erogati ai lavoratori dipendenti sia superiore ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023?

Questo l’oggetto del messaggio Inps n. 3884 del 6 novembre 2023, in cui l’Istituto fornisce una disamina completa dell’argomento, necessaria per il succedersi di vari interventi legislativi negli ultimi mesi volti a modificare la configurazione della soglia di esenzione (si veda da ultimo, a tale proposito, il precedente articoloFringe benefit lavoratori dipendenti, Entrate su nuova soglia esenzione a 3mila euro”).

Fringe benefit post Decreto lavoro

Il Decreto lavoro, al comma 1 dell’articolo 40, ha introdotto per il periodo di imposta 2023 una disciplina in deroga all’articolo 51, comma 3, del TUIR in base al quale nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali occorre tenere conto del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei fringe benefit di importo complessivo non superiore alla soglia di 258,23 euro.

In particolare, limitatamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico, l’articolo 40 dispone l’elevazione fino a 3.000 euro della soglia di esenzione che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo nella deroga anche le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche.

L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 23 del 1° agosto 2023).

Con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti trova applicazione l’ordinario regime di esenzione fino a 258,23 euro per le sole erogazioni in natura e non per quelle in denaro: sono quindi escluse le somme eventualmente erogate per il pagamento delle utenze domestiche che, se percepite dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro, costituiscono reddito imponibile.

NOTA BENE: Resta ferma, in entrambi i casi, la disciplina generale per cui, al superamento della soglia prevista (3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico e 258,23 euro per i restanti lavoratori), il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, ossia anche la quota di valore inferiore alla soglia medesima.

Bonus carburante

Non rileva ai fini contributivi, ma esclusivamente ai fini fiscali, il bonus carburante di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 5 del 14 gennaio 2023 che, entro il limite di 200 euro, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

Quindi, precisa l’Inps, poiché il valore del bonus carburante erogato nel corso dell’anno d’imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, l’intero importo fino a 200 euro esente fiscalmente e che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro o di 258,23 euro è sempre assoggettato a contribuzione previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 5/2023.

Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al bonus carburante eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

NOTA BENE: Tali disposizioni rilevano anche se il lavoratore abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con i fringe benefit.

Superamento delle soglie: che succede?

In caso di superamento delle soglie previste, in sede di conguaglio di fine anno, i datori di lavoro dovranno versare i contributi in relazione all’intero valore corrisposto tenendo conto, anche per la determinazione del limite di 3.000 euro previsto all’articolo 40, comma 1, del Decreto lavoro, di quei beni o servizi corrisposti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Come fare il conguaglio

Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro deve:

NOTA BENE: Ai soli fini previdenziali, il datore di lavoro che opera il conguaglio dovrà versare i contributi solo sul valore dei fringe benefit da lui erogati, diversamente da quanto avviene ai fini fiscali dove è trattenuta anche l’Irpef su quanto erogato dal precedente datore di lavoro.

Compilazione del flusso Uniemens

Se, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai limiti di cui sopra, il datore di lavoro deve provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

Per il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro potranno procedere secondo le modalità standard, ossia con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile al netto del fringe benefit.

Nelle denunce di competenza dicembre 2023 sarà invece possibile utilizzare la sezione <VarRetributive>, con le variabili retributive già in uso, che di seguito si riportano, per ciascuna competenza dell’anno interessata da fringe benefit, valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>:

Se l’eccedenza massimale per la competenza <AnnoMeseVarRetr> è maggiore o uguale all’importo del fringe benefit per la medesima competenza, va utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere l’importo del fringe benefit, se invece è minore tale variabile è utilizzata per annullare l’eccedenza massimale e la variabile FRIBEN e per abbattere la parte restante dell’importo del fringe benefit;

I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati dall’Istituto nel DM2013 “VIRTUALE” con il codice:

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