Fringe benefit e mobilità territoriale: le nuove soglie di esenzione fiscale

Pubblicato il 16 gennaio 2025

La legge di Bilancio 2025 introduce importanti novità in materia di fringe benefits, confermando il maggior limite di esenzione fiscale e contributiva per beni e servizi prestati ai lavoratori dipendenti e introducendo misure per favorire la mobilità territoriale.

Per il triennio 2025-2026-2027, in deroga all’art. 51, comma 3, TUIR, non concorreranno a formare reddito i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori, inclusi rimborsi per utenze, locazioni dell’abitazione principale e interessi sul mutuo dell’abitazione principale, entro il limite di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per dipendenti con figli che rientrano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR.

Sul fronte della mobilità territoriale, il comma 386 della legge di Bilancio 2025 prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Tuttavia, quest’ultime somme restano soggette agli obblighi contributivi. Inoltre, a differenza dei fringe benefits “canonici”, il limite di esenzione ai fini fiscali sembra costituire una vera e propria franchigia, comportando l’assoggettamento a imposizione fiscale ordinaria per la sola parte eccedente il superamento del predetto limite.

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