La legge di Bilancio 2025 conferma il maggior limite di esenzione fiscale e contributiva per i beni ceduti e i servizi prestati in favore dei lavoratori dipendenti, già valido per il periodo d’imposta 2024, ed introduce, altresì, una nuova possibilità di abbattimento del cuneo fiscale per favorire la c.d. mobilità territoriale dei lavoratori.
Quanto ai fringe benefits viene previsto che, per il triennio 2025-2026-2027, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, non concorreranno a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima abitazione, entro il limite complessivo di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro nel caso di dipendenti con figli che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, comma 2, TUIR.
Per ciò che attiene, invece, alla mobilità territoriale, il comma 386, della Manovra, prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione o delle spese di manutenzione dei fabbricati locati da dipendenti assunti, nel 2025, a tempo indeterminato, non concorreranno a formare reddito imponibile nel limite complessivo di 5.000 euro annui. Attenzione: per tale ultima misura risultano dovuti i contributi previdenziali per espressa previsione di legge.
Come noto, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sottoforma di erogazioni liberali, correlate al rapporto di lavoro.
A tale principio di carattere generale (c.d. principio di onnicomprensività, ex art. 51, comma 1, TUIR), esistono delle specifiche deroghe previste dalla legge, tra cui quella contenuta nel comma 3, dell’art. 51, TUIR, secondo cui non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro.
Similarmente a quanto già avvenuto nel corso dei periodi d’imposta 2023 e 2024, rispettivamente con il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 e con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 390, art. 1, della legge di Bilancio 2025, prevede che, per il triennio 2025-2026-2027, in deroga all’ordinaria disciplina di cui all’art. 51, comma 3, TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Il predetto limite di 1.000 euro è, altresì, raddoppiato a 2.000 euro per coloro che hanno figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, TUIR.
Al riguardo si noti che le disposizioni previste dal comma 11 della medesima legge di Bilancio 2025, di modifica delle c.d. detrazioni per carichi familiari, non incideranno sul maggior limite di cui sopra in quanto non hanno effetti direttamente sul comma 2 del sopracitato articolo 12. Pertanto, il maggior limite di 2.000 euro sarà applicabile ai lavoratori dipendenti con figli che:
Il maggior limite di 2.000 euro è applicabile, ai sensi del comma 391, previa dichiarazione del lavoratore dipendente di averne diritto, contenente il codice fiscale del/dei figlio/i.
Come previsto per il precedente periodo d’imposta, le maggiori soglie di esenzione in argomento sono applicabili esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano informato le rappresentanze sindacali unitarie dell’attuazione delle predette disposizioni, sempreché le stesse siano presenti. Sul punto possono ritenersi valide le specifiche già rese note dall’Amministrazione finanziaria secondo cui detta informativa dovrà essere notificata entro la conclusione del periodo d’imposta (Circolare AdE n. 23/E/2023 par. 3).
Si rammenta, altresì, che:
Tra le novità della legge di Bilancio 2025, il comma 386 prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Detta somma, a differenza dei “canonici” fringe benefits, parrebbe costituire una vera e propria franchigia, sicché al superamento vi sarà imposizione fiscale ordinaria.
Oltre ai parametri oggettivi della tipologia contrattuale (tempo indeterminato) e del periodo in cui interviene l’assunzione (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025), devono congiuntamente sussistere anche dei requisiti soggettivi del lavoratore. In particolare, la disposizione è applicabile ai lavoratori che congiuntamente dichiarino:
QUADRO NORMATIVO Legge 31 dicembre 2024, n. 207 |
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