La Camera dei deputati, nella seduta del 15 aprile 2026, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di iniziativa governativa volto a rafforzare la tutela del patrimonio agroalimentare.
Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, interviene in modo organico sul sistema sanzionatorio penale e amministrativo, con l’obiettivo di contrastare in maniera più efficace le frodi nel settore alimentare.
L’intervento normativo si concentra su tre direttrici principali: maggiore tipizzazione delle condotte illecite, inasprimento delle sanzioni e rafforzamento dei sistemi di controllo e tracciabilità lungo la filiera.
Uno degli elementi centrali della riforma è l’introduzione, nel Titolo VIII del Libro II del codice penale, del nuovo Capo II-bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare.
Tale intervento consente di attribuire autonomia sistematica alla tutela penale del settore agroalimentare, fino ad oggi disciplinata attraverso fattispecie eterogenee. La riforma realizza, pertanto, una razionalizzazione normativa e una maggiore specializzazione delle disposizioni incriminatrici.
Il disegno di legge introduce due nuove fattispecie penali.
La prima è la frode alimentare (art. 517-sexies c.p.), che punisce le condotte relative ad alimenti, acque o bevande che risultano difformi, per origine, provenienza, qualità o quantità, rispetto a quanto dichiarato o pattuito. La fattispecie assume carattere residuale, trovando applicazione nei casi in cui il fatto non integri reati più gravi.
La seconda è il commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.), configurata come una specifica ipotesi di frode caratterizzata dall’utilizzo di indicazioni o segni distintivi falsi o ingannevoli. La norma richiede il dolo specifico, ossia la finalità di indurre in errore il consumatore. La condotta rileva anche se realizzata mediante strumenti digitali o canali di vendita a distanza, estendendo così la tutela alle moderne modalità di commercializzazione.
Il provvedimento interviene in modo significativo anche sulle fattispecie già esistenti, in particolare sul reato di contraffazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (art. 517-quater c.p.), ampliandone l’ambito applicativo e inasprendo il trattamento sanzionatorio.
Viene inoltre introdotto un articolato sistema di circostanze aggravanti, applicabili soprattutto ai nuovi reati, tra cui:
Il concorso di più aggravanti comporta un ulteriore incremento della pena. È prevista, in senso opposto, una circostanza attenuante ad effetto speciale per chi collabori concretamente con l’autorità giudiziaria.
La riforma introduce un significativo rafforzamento delle sanzioni accessorie. In particolare, nei casi più gravi o di recidiva, il giudice può disporre la chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento in cui è stato commesso il reato.
È inoltre prevista l’interdizione dall’esercizio di attività imprenditoriali e il divieto di accesso a contributi pubblici, finanziamenti o agevolazioni.
Sul piano patrimoniale, viene stabilita la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, nonché degli strumenti utilizzati per commetterlo, con possibilità di ricorrere anche alla confisca per equivalente. La disciplina si applica anche nei casi di definizione del procedimento mediante patteggiamento.
La riforma incide altresì sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendo l’ambito applicativo del decreto legislativo n. 231 del 2001 ai reati più gravi in materia agroalimentare.
Il disegno di legge introduce modifiche al codice di procedura penale al fine di rendere più efficaci le attività investigative.
Tra le principali novità si segnalano:
È inoltre prevista la destinazione a fini sociali dei prodotti sequestrati idonei al consumo, mediante devoluzione gratuita a soggetti bisognosi o enti con finalità assistenziali.
Il provvedimento rafforza il sistema dei controlli lungo la filiera, intervenendo sugli obblighi di tracciabilità previsti dalle regole UE.
Tra le principali innovazioni si evidenziano:
Tali strumenti sono finalizzati a migliorare la trasparenza e la rintracciabilità dei prodotti, riducendo il rischio di frodi.
Al fine di razionalizzare l’attività ispettiva, la legge istituisce presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare.
La struttura ha il compito di:
L’obiettivo è quello di migliorare l’efficacia dei controlli, evitando duplicazioni e sovrapposizioni tra le diverse autorità competenti.
La riforma interviene anche sul sistema delle sanzioni amministrative, superando il modello delle sanzioni pecuniarie fisse, in linea con quanto stabilito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 40 del 2023).
Le nuove disposizioni prevedono sanzioni:
Il legislatore interviene, inoltre, su specifici ambiti quali etichettatura, indicazione dell’origine e utilizzo delle denominazioni alimentari, introducendo un sistema sanzionatorio più proporzionato e dissuasivo.
Il disegno di legge contiene disposizioni specifiche per alcune filiere particolarmente esposte a fenomeni fraudolenti.
In particolare:
L’insieme delle misure conferma un approccio sistemico alla tutela del comparto agroalimentare, con interventi mirati sui settori maggiormente sensibili.
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