Frode fiscale. Ok alla confisca anche sul profitto

Pubblicato il 20 aprile 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 15186 del 19 aprile 2012 – è legittimo che, nel corso di un’indagine relativa alla contestazione di reati tributari, il sequestro preventivo venga disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato, e ciò in considerazione di una corretta interpretazione del richiamo all'articolo 322-ter del Codice penale contenuta nell'articolo 1, comma 143 della legge finanziaria 2008.

Ed infatti – ribadisce la Suprema corte di legittimità – “per quanto attiene alla materia dei reati tributari, è stata confermata da tempo la piena legittimità del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, delle somme di denaro che avrebbero dovuto essere impiegate nel pagamento dei tributi dovuti, in quanto la confisca di somme di denaro, beni o valori è consentita anche in relazione al profitto del reato”.

Nel caso in esame, dunque, è stata confermata, in quanto ritenuta legittima, la confisca per equivalente di alcuni crediti vantati da una società accusata di frode fiscale nei confronti di altra società indirettamente coinvolta nella frode medesima.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NASpI: quando è possibile il ripristino dell’indennità? La parola alla Cassazione

27/08/2025

Concorso Giustizia 2025: 2.970 posti per funzionari e assistenti

27/08/2025

Licenziamento orale non provato? Assenza ingiustificata

27/08/2025

Lavoro festivo e turni continuativi: la Cassazione fa chiarezza

27/08/2025

Importazioni ICS2: deroga temporanea per trasporto stradale e ferroviario

27/08/2025

Contratto preliminare: no all'Iva sul deposito cauzionale

27/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy