Frode informatica per chi clona il bancomat

Pubblicato il 09 maggio 2011 La Seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 17748 del 6 maggio 2011, ha rigettato il ricorso presentato da due uomini avverso la decisione con cui gli stessi erano stati condannati dai giudici di merito per frode informatica e indebito utilizzo di moneta elettronica per aver clonato dei bancomat e, conseguentemente, provveduto ad effettuare alcuni acquisti con il denaro altrui.

Respinte le doglianze dei due imputati secondo cui la detenzione e l'utilizzazione di carte clonate non poteva assimilarsi alla condotta dei cosiddetti “hackers”, giacchè, nella specie, l'agente non si introduce abusivamente nel sistema, ma si ferma "ai margini dello stesso".

Diversa la lettura dei giudici di Cassazione, per i quali il concetto di “alterazione” di un sistema informatico o telematico deve essere interpretato in modo assolutamente generico che ricomprenda “ogni intervento modificativo o manipolativo sul funzionamento del sistema che viene distratto dai suoi schemi predefiniti in vista del raggiungimento dell’obiettivo - punito dalla norma - di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto con altrui danno”.
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