Frodi Iva, è salva la buona fede

Pubblicato il 28 settembre 2007

Ieri di giustizia europea ha emesso tre importanti sentenze nell’ambito degli illeciti nel passaggio dei beni tra gli Stati della Ue (Iva intracomunitaria). Nell’analisi che l’autore fa delle sentenze viene dato particolare rilievo alla decisione rispetto alla causa C-409/04, in merito alla richiesta di pagamento dell’Iva da parte del Fisco inglese nei confronti del venditore per una frode commessa dall’acquirente (i beni non erano stati realmente trasferiti). Nello specifico, la sentenza chiarisce che il fornitore non può essere obbligato a pagare l’Iva nel caso in cui, in buona fede, abbia fornito la prova del trasporto che in seguito si riveli falsa. Il venditore non ha responsabilità se non sia provata la sua partecipazione alla frode fiscale e se ha adottato tutte le misure per assicurarsi che la vendita non lo coinvolgesse in una frode fiscale. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Reddito di Libertà: nuove domande dal 12 maggio 2025

08/05/2025

TFR mensile, il no definitivo: Cassazione e INL chiudono ogni spazio interpretativo

08/05/2025

Web Tax: saldo 2024 in scadenza e nuove regole acconto 2025

08/05/2025

Decreto correttivo bis: cosa cambia per CPB, adempimenti e sanzioni

08/05/2025

Sempre più vicino l'avvio del Portale nazionale del sommerso

08/05/2025

Stranieri: sì al lavoro nelle more della conversione del permesso

08/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy