Fruizione delle ferie di competenza anno 2014

Pubblicato il 17 dicembre 2014 Ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore ha diritto a fruire di un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

Tuttavia, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, due settimane di ferie vanno godute entro l’anno di maturazione, mentre le restanti due settimane vanno fruite nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Stante quanto sopra i datori di lavoro sono tenuti a verificare che i propri dipendenti fruiscano entro il 31 dicembre 2014 di almeno 2 settimane delle ferie maturate nell’anno 2014, pena la sanzione amministrativa stabilita dall’art. 18-bis, comma 3, D.Lgs. n. 66/2003, che va da 100 a 600 euro.

Se, però, la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro.

Se, invece, la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPS: nasce DOT, assistente virtuale basato su IA

16/06/2025

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: cosa cambia dal 2025

16/06/2025

Reati tributari: tenuità del fatto se il debito fiscale è quasi estinto

16/06/2025

Ferie 2023 non godute: adempimenti e scadenze

16/06/2025

Fermo pesca 2024: c'è tempo fino al 4 luglio

16/06/2025

Cassazione: responsabilità 231 anche per le srl unipersonali

16/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy