Il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato FSBA svolge un ruolo fondamentale per la tutela del reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane in situazioni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Istituito nel quadro della riforma degli ammortizzatori sociali delineata dal decreto legislativo n. 148/2015, FSBA si colloca tra i fondi bilaterali previsti per garantire forme di integrazione al reddito nei casi in cui i lavoratori siano esclusi dalle tutele ordinarie, come la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS).
Il Fondo, gestito congiuntamente dalle parti sociali dell’artigianato, costituisce dunque una risposta strutturata alle esigenze specifiche del comparto, caratterizzato da piccole e medie imprese con assetto organizzativo e fabbisogni differenti rispetto all’industria.
Le sue prestazioni, erogate in presenza di determinati presupposti normativi e contributivi, mirano a sostenere la continuità occupazionale e a salvaguardare la stabilità economica del lavoratore durante i periodi di difficoltà produttiva o crisi.
In vista degli aggiornamenti normativi e procedurali, a decorrere dal 1° luglio 2025, FSBA ha introdotto un nuovo impianto di procedure generali che definisce in maniera puntuale il perimetro applicativo, i requisiti di accesso e gli obblighi a carico delle imprese aderenti.
Vediamo di che si tratta.
Possono accedere alle misure tutte le imprese artigiane che abbiano almeno un lavoratore dipendente.
Un ulteriore elemento distintivo richiesto è l’inquadramento previdenziale: le imprese devono risultare classificate con il CSC settore 4 e il codice autorizzativo Inps 7B, che identifica le aziende rientranti nel perimetro dell’artigianato secondo i criteri stabiliti dalla legge quadro sull’artigianato.
Tutti e tre i requisiti devono essere verificati in sede di presentazione della domanda e risultare coerenti con i dati presenti nei flussi contributivi(UNIEMENS e nei versamenti effettuati tramite modello F24 con codice tributo EBNA.
Il campo di applicazione delle nuove procedure non si limita alle imprese artigiane in senso stretto: la normativa prevede infatti l’estensione anche a organismi collegati o riconducibili alle organizzazioni promotrici del FSBA, ampliando così l’orizzonte dei soggetti legittimati.
Rientrano tra i beneficiari dunque:
Questa estensione permette che anche le strutture funzionali alla rappresentanza e al coordinamento del sistema artigiano possano accedere alle tutele FSBA nei casi di riduzione o sospensione dell’attività, rafforzando così la coesione del sistema bilaterale e riconoscendo l’importanza strategica delle articolazioni organizzative nel mantenimento dell’equilibrio occupazionale e produttivo del comparto.
L’inquadramento dei destinatari delle prestazioni rappresenta uno degli elementi cardine delle procedure generali FSBA 2025
L’ammontare dell’assegno FSBA è stabilito nella misura dell’80% della retribuzione lorda che il lavoratore avrebbe percepito in caso di prestazione lavorativa ordinaria.
La base di calcolo considera le ore non prestate risultanti dalla sospensione o riduzione oraria concordata nell’ambito dell’accordo sindacale aziendale.
Il parametro retributivo di riferimento è la retribuzione teorica mensile determinata secondo le voci retributive previste dal contratto collettivo applicato, al netto di elementi occasionali e accessori. L’importo dell’assegno è quindi proporzionale:
L’importo erogabile a titolo di assegno FSBA è inoltre soggetto ai limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Due sono gli articoli di tale decreto espressamente richiamati nelle procedure FSBA:
Regolarità contributiva
La condizione primaria per l’accesso alle prestazioni FSBA è la regolarità contributiva dell’impresa richiedente, in riferimento alla quale sono previste due casistiche.
In entrambi i casi, eventuali omissioni o ritardi nei versamenti comportano la sospensione dell’erogazione dell’assegno fino alla regolarizzazione della posizione aziendale.
Accordo sindacale
Altro elemento indispensabile è la sottoscrizione di un accordo sindacale tra l’azienda e le rappresentanze dei lavoratori (RSU/RSA, delegati di bacino o sindacati territoriali), accordo che, deve riportare:
Anzianità del lavoratore
Il lavoratore per il quale si richiede la prestazione deve aver maturato almeno 30 giorni effettivi di anzianità lavorativa presso il datore di lavoro: questo requisito deve risultare da evidenze contributive e anagrafiche ed è verificato dal sistema informatico al momento della presentazione della domanda. In assenza di tale condizione, il nominativo del lavoratore non può essere incluso nella richiesta di trattamento.
Contributi ordinari: versamento e documentazione
Le imprese sono tenute al versamento della contribuzione FSBA tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo EBNA in un rigo unico mensile e, contestualmente, devono trasmettere i relativi flussi UNIEMENS all’Inps, con esposizione cumulativa mensile sempre tramite il codice EBNA.
Per facilitare l’accesso alle prestazioni anche in presenza di carenze contributive, il sistema SINAWEB consente l’uso della funzione “F24 anticipato”, che consente all’impresa:
Regolarizzazione arretrata annualità 2019-2021
In via straordinaria, FSBA consente di sanare la posizione contributiva anche rispetto agli anni 2019, 2020 e 2021, attraverso una procedura specifica.
Tutte le imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione generale di FSBA possono richiedere prestazioni per causali ordinarie, senza limiti dimensionali. Questo significa che, indipendentemente dal numero medio di dipendenti, l’impresa può accedere alle misure previste in caso di:
Il requisito dimensionale non è rilevante: anche imprese con oltre 15 lavoratori possono richiedere prestazioni AIS con causali ordinarie, purché siano rispettati tutti gli altri obblighi previsti dalle procedure FSBA, inclusi l’accordo sindacale e la regolarità contributiva.
Gli AIS per causali straordinarie (ad es. riorganizzazione, crisi temporanee non gestibili con causali ordinarie) sono riservate esclusivamente alle imprese che hanno avuto in media fino a 15 lavoratori nel semestre precedente la presentazione della domanda.
Per il calcolo della soglia occupazionale media, il sistema utilizza i criteri Inps, considerando:
NOTA BENE: è sufficiente uno scostamento anche minimo rispetto alla soglia per determinare il cambio di fascia. Ad esempio, un valore medio di 15,01 equivale all’appartenenza alla fascia oltre 15 lavoratori, con conseguente esclusione dalle causali straordinarie e riconducibilità della prestazione eventualmente a una domanda ACIGS.
L’ACIGS è lo strumento riservato alle imprese con più di 15 dipendenti medi occupati nel semestre precedente la domanda. Tali aziende possono attivare l’ACIGS per:
Contributi ordinari
La contribuzione ordinaria FSBA è fissata nella misura dello 0,60% della RIP, suddivisa come segue:
Tale aliquota è uniforme per tutte le imprese, indipendentemente dal numero di dipendenti, ed è dovuta mensilmente per tutti i lavoratori subordinati, inclusi:
Contributi aggiuntivi per imprese con oltre 15 dipendenti (ACIGS)
Alle imprese che presentano domanda di ACIGS è richiesto il versamento di una contribuzione integrativa articolata come segue:
È inoltre previsto, in alcuni casi specifici, un abbattimento del contributo addizionale del 50% (dal 4% al 2%), secondo le condizioni previste dal Regolamento FSBA.
Questa riduzione si applica esclusivamente nei seguenti scenari:
La riduzione deve essere esplicitamente richiesta in fase di domanda ACIGS, tramite l’apposita funzionalità del sistema SINAWEB, con allegazione della documentazione giustificativa. In mancanza di documentazione o se la richiesta non viene convalidata dal Comitato Tecnico FSBA, la riduzione non verrà applicata e sarà richiesto il versamento integrale del 4%.
Il versamento della contribuzione FSBA avviene esclusivamente attraverso il modello F24, utilizzando:
Nel modello F24:
In parallelo al versamento F24, le imprese sono tenute a trasmettere mensilmente i dati retributivi e contributivi attraverso i flussi UNIEMENS, con l’indicazione:
L’omessa trasmissione UNIEMENS o la discordanza tra i dati del modello F24 e i flussi trasmessi può comportare:
Una delle precisazioni più significative contenute nelle procedure generali FSBA riguarda l’estensione dell’obbligo contributivo anche a categorie di lavoratori che, in passato, erano talvolta oggetto di interpretazioni difformi. In base alle nuove regole, infatti, tutti i lavoratori subordinati in forza, inclusi part-time, apprendisti e lavoratori a domicilio, devono essere computati ai fini del calcolo del versamento contributivo mensile.
Questo principio si applica uniformemente a tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione del Fondo, senza eccezioni. La sua attuazione comporta due implicazioni fondamentali.
NOTA BENE: la presenza di lavoratori part-time o in apprendistato non giustifica l'esclusione dal contributo, né può essere considerata motivo di esclusione dalla soglia dimensionale rilevante per l’accesso ad AIS o ACIGS.
Un secondo aspetto di rilievo riguarda il criterio di determinazione del numero medio dei lavoratori nel semestre precedente, utilizzato come parametro per distinguere tra:
Le procedure generali FSBA rinviano, per la metodologia di calcolo, alle disposizioni contenute nelle Procedure AIS e ACIGS, a norma delle quali:
Campo di applicazione |
Imprese beneficiarie |
Imprese artigiane con almeno un dipendente, inquadrate con CSC settore 4 e codice autorizzativo 7B |
|
Soggetti collegati |
Enti, società e sistemi organizzativi partecipati da organizzazioni istitutive FSBA che hanno sottoscritto l’Accordo Interconfederale del 10/12/2015 |
Importo dell’assegno |
Percentuale copertura |
80% della retribuzione teorica lorda sulle ore non lavorate |
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Limiti normativi |
Art. 30 e art. 3 commi 5-bis e 6 del D.lgs. 148/2015 |
Requisiti per le prestazioni |
Regolarità contributiva |
Minimo 5 anni di versamenti regolari, o almeno 1 mese in caso di nuova attivazione |
|
Accordo sindacale |
Obbligatorio, da allegare in sede di domanda |
|
Anzianità lavorativa |
Almeno 30 giorni effettivi di impiego |
Categorie di prestazioni |
AIS – causali ordinarie |
Ammesse per tutte le imprese, senza limite di numero dipendenti |
|
AIS – causali straordinarie |
Ammesse per imprese con massimo 15 dipendenti medi nel semestre precedente |
|
ACIGS |
Ammesse per imprese con oltre 15 dipendenti medi nel semestre precedente |
Aliquote contributive |
Ordinaria |
0,60% RIP (1/4 lavoratore, 3/4 datore di lavoro) |
|
Aggiuntiva per ACIGS |
0,60% + 0,40% RIP + 4% sulle retribuzioni perse (solo datore di lavoro) |
Riduzione contributo ACIGS |
Casi previsti |
Riduzione al 2% (anziché 4%) in base al Regolamento FSBA, in presenza di difficoltà economiche o investimenti in formazione |
Modalità di versamento |
Versamento |
Modello F24 con codice tributo EBNA |
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UNIEMENS |
Esposizione cumulativa mensile con codice EBNA |
Lavoratori inclusi |
Obbligo contributivo |
Part-time, a domicilio, apprendisti: sempre inclusi |
Determinazione soglia lavoratori |
Metodo |
Media del semestre precedente secondo criteri INPS (con arrotondamento a due decimali) |
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