“Fuga” sui protesti: bancario licenziabile

Pubblicato il 18 settembre 2006

Con la sentenza n. 19553/06 di Cassazione ha confermato la decisione di una banca di interrompere il rapporto di lavoro di un impiegato che aveva fatto ricerche sui computer dell’ufficio per verificare l’esistenza di protesti a carico di persone non clienti. La banca gli ha contestato gli addebiti e poi si è rifiutata di ascoltarlo personalmente, in quanto la richiesta di audizione era stata inviata dopo cinque giorni dalla contestazione. La difesa del dipendente ha puntato sull’illegittimità del licenziamento per mancata audizione e sulla violazione delle regole di buona fede. Entrambi i motivi sono stati bocciati. In base alla legge, la possibilità del lavoratore di esporre le proprie difese non comporta un dovere di convocazione del dipendente: l’obbligo di audizione scatta, infatti, solo se la richiesta è tempestiva (entro 5 giorni), inoltre la scadenza non è tassativa solo se il lavoratore non è stato in grado di presentare la propria confutazione dell’addebito.

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