Fusione senza effetti

Pubblicato il 11 settembre 2008
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 300, comma 1, c.p.c. e dell'art. 2504-bis c.c.., qualora una società, costituitasi in giudizio in primo grado a mezzo di procuratore, viene meno per fusione prima dell'udienza collegiale ed il procuratore non dichiara, in udienza, l'avvenuta fusione o non la notifica all'altra parte, è valido l'appello del convenuto intimato alla società oggetto di fusione e notificato al suo procuratore costituito, non revocato dalla società incorporante. E' questo il principio fissato dalla Cassazione con sentenza n. 21161 del 30 aprile 2008.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Bonus edilizi, la prima casa è agevolata

20/06/2025

Revoca delle dimissioni: iter, tempistiche e obblighi

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy