Fusioni, sugli stop errati indennizzi non automatici

Pubblicato il 04 febbraio 2009

L'Avvocato generale dell'Ue ha reso note, ieri, le sue conclusioni in merito al procedimento C-440/07, promosso da un'azienda francese contro il veto sancito dall'Antitrust Ue ad una fusione con altra società quotata. Al termine di una vicenda iniziata nel 2001, la società incorporante aveva proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado chiedendo il risarcimento del danno subito a causa dell'illegittimità di una decisione - precedentemente annullata dal Tribunale - con cui la Commissione europea aveva giudicato incompatibile con le regole comunitarie sulla concorrenza l'operazione di fusione effettuata dalle due aziende. Contro la decisione del Tribunale, che aveva riconosciuto la sussistenza del danno identificabile nella riduzione del prezzo di cessione dovuto al differimento resosi necessario per attendere l'esito della pronuncia del tribunale, la Commissione ha adito la Corte di Giustizia. Da qui le conclusioni dell'Avvocato generale secondo cui, in particolare, non sussiste alcun nesso di causalità tra la violazione commessa dalla Commissione e il danno cagionato alla società. La riduzione del prezzo di cessione costituisce una forma di compensazione del rischio di deprezzamento degli attivi della società ceduta alla quale l'acquirente si espone accettando di rinviare gli effetti dell'operazione fino al momento in cui fossero state decise le due cause pendenti dinanzi al giudice comunitario. La riduzione del prezzo di vendita, continua l'Avvocato, non deriva dall'invalidità dell'atto, ma dalla libera volontà della società cedente di trattare con un'altra impresa.

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