Ganasce, ai giudici tributari solo le controversie fiscali

Pubblicato il 11 giugno 2008 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con pronuncia n. 14831 del 5 giugno scorso, hanno precisato che il fermo amministrativo rientra nella competenza del giudice tributario solo nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso per il recupero di crediti di natura tributaria. La decisione del supremo Collegio fa espresso riferimento ai recenti interventi della Corte Costituzionale la quale, con le sentenze n. 64 e n. 130 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del D. Lgs. N. 546/1992, nella parte in cui prevede la competenza delle Commissioni tributarie per il Cosap e per le sanzioni irrogate dagli uffici. Le determinazioni della Consulta, in particolare, hanno sancito la necessità della natura tributaria delle questioni di competenza delle Commissioni territoriali. In definitiva, le Sezioni Unite hanno precisato che il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato il fermo deve verificare la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento e rimettere la causa al giudice competente, qualora questa non abbia ad oggetto crediti di natura tributaria. Infine, nel caso in cui il provvedimento riguardi più crediti di diversa natura, spetta al giudice separare le cause trattenendo solo la parte per la quale è competente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy