Garanzia Giovani, incentivi assunzione

Pubblicato il 17 febbraio 2016

Con il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 del Ministero del Lavoro, è stato rettificato il Decreto n. 1709 dell’8 agosto 2014, che disciplina l’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto “Programma Garanzia Giovani”.

L’INPS, con circolare n. 32 del 16 febbraio 2016 ha illustrato la nuova disciplina entrata in vigore il 15 gennaio 2016.

Modifiche al regime “de minimis”

L’incentivo oggetto della Misura “Bonus Occupazione” può essere fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’UE agli aiuti “de minimis” – o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto.

Gli incentivi previsti dalla Misura “Bonus Occupazionale” del Programma “Garanzia giovani” possono essere fruiti oltre i limiti del Regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni, che, in base alle previsioni del novellato decreto, conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

Incremento occupazionale netto

Ricorda la circolare INPS n. 32/2016, che per incremento occupazionale netto deve intendersi l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno.

L’incentivo è, comunque, applicabile qualora con l’assunzione del giovane l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni:

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

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