Il documento prot. n. 178713/2025 dell’Agenzia delle Entrate (datato 14 aprile 2025) definisce le modalità operative per la prestazione della garanzia richiesta ai sensi dell’art. 35, comma 7-quater del DPR n. 633/1972, per i soggetti non residenti in Stati UE o SEE che intendono effettuare operazioni intracomunitarie tramite un rappresentante fiscale in Italia.
Va ricordato che, con l’introduzione dell’art. 35, comma 7-quater del DPR 633/1972, ai sensi del D.Lgs. n. 13/2024, è stato disciplinato l’obbligo di prestazione di garanzia per i soggetti non residenti (extra UE/SEE) che intendono effettuare operazioni intracomunitarie tramite un rappresentante fiscale in Italia.
Tale garanzia è necessaria per l’inclusione o il mantenimento nella banca dati VIES, che consente agli operatori economici di effettuare operazioni intracomunitarie in esenzione da IVA.
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2024 sono stati individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia.
Per poter svolgere operazioni commerciali con altri Paesi dell’Unione Europea, è necessario che i soggetti titolari di partita IVA risultino iscritti nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System).
In questo elenco devono essere registrati tutti coloro che esercitano attività economiche – imprenditoriali, artistiche o professionali – in Italia oppure che hanno una sede stabile nel territorio nazionale.
Anche i soggetti esteri possono richiedere l’iscrizione nel VIES, a condizione che abbiano presentato la domanda di identificazione diretta ai fini IVA tramite il modello ANR, oppure che abbiano designato un rappresentante fiscale in Italia.
L’intenzione di essere inseriti nel VIES viene comunicata compilando l’apposita sezione “Operazioni Intracomunitarie” nel quadro I del modulo AA7 (per soggetti diversi dalle persone fisiche) o del modulo AA9 (per imprese individuali e liberi professionisti), utilizzati per segnalare l’inizio attività.
Coloro che sono già in possesso di partita IVA ma non hanno richiesto l’iscrizione al VIES all’avvio dell’attività, possono comunque farlo successivamente, tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate, sia in autonomia che avvalendosi di un intermediario abilitato.
Interessati sono i soggetti:
Caratteristiche della garanzia:
Il provvedimento prot. n. 178713 del 14 aprile 2025 dell’Agenzia delle Entrate, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto ministeriale 4 dicembre 2024, indica le istruzioni pratiche per fornire la garanzia.
La richiesta di iscrizione nella banca dati VIES può essere presentata seguendo le procedure indicate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 159941 del 15 dicembre 2014, ma solo dopo che la Direzione Provinciale ha notificato l’esito positivo del controllo sulla garanzia presentata.
I soggetti che non risiedono in un Paese membro dell’Unione Europea o in uno degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo;
La garanzia può essere costituita in diverse forme:
Tale garanzia deve essere indirizzata al Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in base alla residenza fiscale del rappresentante fiscale e deve essere trasmessa fisicamente o per il tramite del rappresentante stesso alla Direzione Provinciale di riferimento.
Garanzia in forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato
La garanzia costituita sotto forma di cauzione in titoli di Stato o in strumenti finanziari garantiti dallo Stato, secondo quanto dettagliato nel modello allegato al presente atto, deve includere le seguenti informazioni:
Garanzia in forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria
La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, come illustrato nel fac-simile allegato al provvedimento, deve contenere i seguenti elementi:
Fase di controllo
La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, territorialmente competente, procede a controllare che la garanzia presentata rispetti tutti i requisiti stabiliti dalla normativa vigente e comunica il risultato della verifica al soggetto che ha fornito la garanzia.
Obblighi per i soggetti già registrati nel VIES
I soggetti interessati dal provvedimento 178713/2025 che, alla data di pubblicazione di questo atto, risultano già presenti nell’elenco dei soggetti passivi abilitati a effettuare operazioni intracomunitarie, devono fornire la garanzia richiesta entro 60 giorni dalla stessa data, seguendo le modalità operative descritte.
Qualora tale garanzia non venga prestata entro il termine stabilito, l’Agenzia delle Entrate notificherà al rappresentante fiscale del soggetto estero - tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno - l’avvio del procedimento volto all’esclusione dal VIES.
Dal momento in cui il rappresentante riceve la comunicazione sopra citata, decorre un nuovo termine di 60 giorni, entro il quale il soggetto estero può ancora adempiere all’obbligo, anche tramite il proprio rappresentante fiscale, per conservare la propria iscrizione nel VIES.
Se anche questo secondo termine decorre senza che la garanzia venga fornita, la partita IVA del soggetto sarà rimossa automaticamente dalla banca dati VIES.
Ecco un tabella delle tempistiche
Descrizione |
Tempistiche |
Azione prevista |
I soggetti non residenti già presenti nel VIES devono prestare la garanzia secondo le modalità stabilite. |
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento (14 aprile 2025). |
Presentazione della garanzia richiesta. |
Se la garanzia non viene prestata, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione formale al rappresentante fiscale. |
Dopo la scadenza dei 60 giorni. |
Avvio del procedimento di esclusione dal VIES. |
A partire dalla comunicazione, il soggetto rappresentato ha ancora tempo per regolarizzarsi. |
Ulteriori 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. |
Possibilità di presentare la garanzia e mantenere l’iscrizione al VIES. |
Se non si adempie nemmeno entro il secondo termine, l’esclusione è automatica. |
Alla scadenza dei successivi 60 giorni. |
Rimozione d’ufficio dalla banca dati VIES. |
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