Cessioni intraUE: non imponibilità solo con iscrizione al VIES

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Cessioni intraUE: non imponibilità solo con iscrizione al VIES

Con riferimento alle cessioni intracomunitarie di beni, il numero di identificazione Iva facente parte del VIES è sostanziale per fruire della non imponibilità. E’ quanto affermato nella risposta n. 230/2023 fornita dall’Agenzia delle Entrate ad una società che realizza buste in vari materiali e le personalizza secondo le esigenze del cliente. L’ente opera online e invia i prodotti in vari paesi UE. Si fa presente che nel corso del 2022 alcuni clienti hanno fornito una partita IVA non presente nella banca dati VIES.

Si chiede se le operazioni di vendita poste in essere nei confronti di soggetti la cui partita Iva non risulta iscritta al VIES siano da considerare non imponibili ai sensi dell'art. 41, primo comma, lett. b), DL n. 331/1993, oppure da assoggettare ad IVA in Italia.

Direttiva “quick fixes”

L’A.F. ricorda che, in base alla recente direttiva UE “quick fixes” n. 2018/1910, oltre ai requisiti ex art. 41, Dl n. 331/1993 le cessioni tra soggetti passivi Iva di diversi stati membri sono non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso.

Da ciò emerge, dunque, che per l’applicazione della non imponibilità è sostanziale la comunicazione di un numero di identificazione IVA valido.

In merito, la Commissione Europea nelle Note esplicative del dicembre 2019 ha precisato che “è rilevante solo il numero di identificazione Iva che dispone di un prefisso con cui può essere identificato lo stato membro che lo ha attribuito. Questo è l'unico numero di identificazione Iva che lo stato membro di identificazione include nella banca dati Vies e quindi l'unico numero di identificazione Iva che il cedente è in grado di verificare”.

ATTENZIONE: Tutto ciò porta ad affermare che se non è stato comunicato al fornitore al momento della cessione un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES non si può applicare il previsto regime di non imponibilità. Pertanto, l’operazione va sottoposta ad Iva in Italia.

Disciplina delle vendite a distanza

Per quanto riguarda la possibilità che a dette cessioni, effettuate a clienti ''non VIES'' residenti in altri Paesi UE, sia applicabile la disciplina delle vendite a distanza, l’Agenzia dispone quanto segue.

Dette cessioni rientrerebbero in tale ambito solo qualora gli acquirenti siano riconducibili alle categorie di cessionari previste dalla normativa: ad esempio, soggetti passivi assoggettati al regime forfettario previsto per i produttori agricoli che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva sugli intra-Ue, la cui partita Iva non risulta, per tale ragione, inserita nel Vies). Ma ciò non risulta da quanto prospettato.

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